Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Ordinanza n. 27 del 03/05/2022

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della FIGC n. 0055/CFA/2021-2022 del 3 gennaio 2022, comunicata alla società ricorrente in pari data, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dalla suddetta istante avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0058/TFN-SD/2021/2022 del 22 novembre 2021 (ugualmente impugnata con il presente ricorso, con cui era stata inflitta, al club pugliese, la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022) e, per l'effetto, è stata ridotta a due punti l'originaria penalizzazione, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot. n. 2554/117pf21-22/GC/b1p), a titolo di responsabilidiretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte alla dott.ssa M. A. E. P. (art. 4, comma 1, del CGS, art. 20 bis delle NOIF ed art. 32, comma 5 bis, del CGS, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS) ed al dott. N. C. (art. 4, comma 1, del CGS ed art. 20 bis delle NOIF), nonc, a titolo di responsabilità propria, per la violazione dell'art. 32, comma 5 bis, del CGS;

Impugnazione Istanza: Calcio Foggia 1920 S.r.l./ FIGC

Massima: Atteso che le parti allesito della novella che ha interessato gli artt. 20 bis delle NOIF e 32 CGS FIGC, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso ed al controricorso, viene dichiarata cessata la materia del contendere

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Terza: Decisione n. 31 del 22/04/2021www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 078/2020-2021 Registro Decisioni, n. 097/2020-2021 Registro Reclami, notificata a mezzo pec il 4 febbraio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 91 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, del 26 gennaio 2021, è stato confermato il provvedimento assunto dal Segretario Generale della FIGC, in data 13 gennaio 2021, che ha disposto la “non ammissibilità” della sua candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC, per violazione dell'art. 31, comma 3, dello Statuto FIGC.

Parti: F. D. L./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Viene dichiarata la cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento per sopravvenuta carenza d’interesse per rinuncia al ricorso.

 

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 22 del 25/02/2021www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione n. 55/CFA del 4 marzo 2020, emessa dalla Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC e pubblicata nel solo dispositivo, con C.U. n. 58/CFA del 25 febbraio 2020, la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale CR Puglia (dispositivo del 14 gennaio 2020, pubblicato nel C.U. C.R. Puglia n. 62 del medesimo giorno e decisione contenuta nel C.U. C.R. Puglia n. 66 del 23 gennaio 2020), ha confermato, a carico della U.G. Manduria Sport, la sanzione della ammenda di € 1.000,00, nonché di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2019/2020, comminata, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, per la violazione dell’art. 30, comma 7, CGS, addebitata al sig. S.G..

Parti: A.S.D. U.G. Manduria Sport/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Puglia FIGC-LND

Massima: Con la rinuncia al ricorso di cui in epigrafe, va dichiarata la cessata materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 22/2021 del 25 febbraio 2021

Decisione impugnata: Decisione n. 55/CFA del 4 marzo 2020, emessa dalla Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC e pubblicata nel solo dispositivo, con C.U. n. 58/CFA del 25 febbraio 2020, la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale CR Puglia (dispositivo del 14 gennaio 2020, pubblicato nel C.U. C.R. Puglia n. 62 del medesimo giorno e decisione contenuta nel C.U. C.R. Puglia n. 66 del 23 gennaio 2020), ha confermato, a carico della U.G. Manduria Sport, la sanzione della ammenda di € 1.000,00, nonché di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2019/2020, comminata, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, per la violazione dell’art. 30, comma 7, CGS, addebitata al sig. S. G.

Parti: A.S.D. U.G. Manduria Sport/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Puglia FIGC-LND

Massima: Il Collegio di Garanzia, vista la dichiarazione, con la quale è stata formalizzata la rinuncia al ricorso di cui in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 13/2019 del 11 febbraio 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 42/CFA, trasmesso alla stessa ricorrente il 30 ottobre 2018, nella parte in cui è stata parzialmente annullata la pronuncia resa dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, di cui al C.U. n. 5/TFN del 13 luglio 2018, e, per l'effetto, è stata dichiarata l'originaria inammissibilità del reclamo presentato dal Foggia contro la delibera del Consiglio Direttivo della Lega di Serie B del 7 marzo u.s., con la quale la Lega ha escluso la società dalla ripartizione della mutualità relativa alla s.s. 2017/2018; nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni altra decisione presupposta e/o comunque connessa, con particolare riferimento al C.U. n. 17/CFA del 10 agosto 2018.

Parti: Foggia Calcio s.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Collegio di Garanzia, in virtù dell’accordo raggiunto e rinuncia alla definizione del giudizio dichiara estinto il procedimento per sopravvenuta carenza d’interesse.

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