Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 96 del 12/11/2021

Decisione impugnata: Annullamento e/o la riforma ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 24 del 19 febbraio 2019, notificata in data 13 marzo 2019, con la quale è stato integralmente respinto il ricorso proposto dal medesimo ricorrente contro la pronuncia di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA n. 15 del 17 dicembre 2018, con cui era stata irrogata, al predetto associato, la sanzione della sospensione dal 24 ottobre 2018 al 23 dicembre 2019, per la violazione dell’art. 40, n. 3, lett. b) e c), dell’art. 40, n. 1 e n. 3, lett. c), e dell’art. 40, n. 1 e n. 3, lett. b), del Regolamento AIA, mentre è stato parzialmente accolto il reclamo presentato dalla Procura Arbitrale, con aggravamento della comminata sanzione sino al 23 aprile 2020, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme di Disciplina.

Impugnazione Istanza: D. D. F./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri

Massima: E’ improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, il ricorso proposto dall’associato AIA, avverso la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA con la quale gli è stata inflitta la sanzione del ritiro tessera, atteso che a seguito di ulteriore giudizio è stata inflitta la medesima sanzione non impugnata

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 90 del 04/12/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 035/CFA del 1 settembre 2017

Parti: Gianpaolo Pozzo/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia dichiara cessata la materia del contendere, perché nelle more del procedimento con il quale è stata impugnata la delibera della Corte che aveva rimesso gli atti al Tribunale per il merito è intervenuta la delibera del TFN che ha “dichiara[to] la nullità della comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti del deferito per invalidità della sua notifica e dichiara[to] irricevibile, per i motivi consequenziali sopra esposti, il deferimento in questione”. Il Collegio di Garanzia, nel prendere atto della circostanza allegata hinc et inde, ritiene non più attuale l’oggetto della impugnazione già portato innanzi a sé. E l’interesse stesso all’accoglimento delle “conclusioni” del ricorso appare adesso - sia pure quale effetto dell’evidente anomalia del rinvio restitutorio operato dalla Corte Federale nonostante l’espressa inibizione che è nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI (art. 37, c. 6) - inciso dalla già dichiarata inefficacia di “atti presupposti”, che costituisce uno dei petita avanzati (pure) al Collegio di Garanzia per arrestare il corso del deferimento al Giudice disciplinare. Questo Collegio, peraltro, ove accedesse al merito della presente impugnazione mentre nell’ambito dell’unico procedimento risulta già prodotta altra decisione suscettibile di pervenire ancora al vaglio estremo di legittimità, risulterebbe impegnato sopra questioni la cui risoluzione non potrebbe dar luogo, come in via di principio dev’essere a norma dell’art. 12-bis dello Statuto CONI, a quella decisione propria (e) soltanto dell’ “organo di ultimo grado della giustizia sportiva”. In ogni caso, non consta alcun deficit di impulso della parte ricorrentealtrimenti appare ascrivibile alla stessa la sopravvenuta inattualità dell’oggetto e dell’interesse manifestati col ricorso introduttivo del giudizio presso il Collegio di Garanzia, e pertanto non può arrestarsi il corso  del  presente  procedimento  in  modo  da  provocare  la  definitività  della  decisione  qui impugnata  (come  potrebbe  accadere  sancendone  l’improcedibilità,  per  es.),   altrimenti conviene alterare l’iter del giudizio di merito e dei suoi eventuali gradi.

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