Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 71/2019 del 6 settembre 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, pubblicata, nel dispositivo, con C.U. n. 108/CFA del 29 maggio 2019, e, completa di motivazioni, con C.U. n. 122/CFA del 18 giugno 2019, con la quale, nel riformare la decisione di primo grado endofederale - che aveva irrogato, in capo alla società U.S. Città di Palermo S.p.A., la sanzione della penalizzazione all’ultimo posto della classifica di Serie B per la stagione 2018/2019, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020 - è stata irrogata nei confronti della medesima U.S. Città di Palermo S.p.A. una penalizzazione di 20 punti, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento della classifica finale del campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B con C.U. n. 169 del 30 maggio 2019, in cui il Foggia Calcio s.r.l. è stato collocato al terz’ultimo posto, con 37 punti e con una penalizzazione di 6 punti, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020, mentre l’U.S. Città di Palermo S.p.A. è stata collocata in undicesima posizione, con punti 43, e l’Unione Sportiva Salernitana 1919, all’esito dei play out del 5 e del 9 giugno 2019, è stata collocata in quint’ultima posizione, con punti 38, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 e al conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per l’illegittima esclusione del Foggia Calcio s.r.l. per la stagione sportiva 2019/2020 del Campionato di calcio di Serie B; Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata il 18 giugno 2019 e notificata a mezzo pec al ricorrente il successivo 20 giugno, con la quale, in parziale accoglimento del gravame proposto dal medesimo ricorrente ed in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s., è stata irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della inibizione di un anno, in luogo della sanzione della inibizione di due anni, irrogata dal giudice di prime cure endofederale; Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata in data 18 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame presentato dal Palermo e in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, e 16 CGS, la misura sanzionatoria a carico della società ricorrente in punti 20 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500.000,00, in luogo della sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica per il Campionato di Serie B 2018/2019, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale FIGC con decisione di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s..

Parti: Foggia Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l./U.S. Città di Palermo S.p.A. - Federazione Italiana Giuoco Calcio/G.G. - U.S. Città di Palermo S.p.A. /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricorso della società Foggia proposto per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello e della classifica finale del campionato di calcio di Serie B, stagione 2018/2019, nonché per l’accertamento del suo diritto all’ammissione al campionato di Serie B per la stagione 2019/2020…anche facendo applicazione delle disposizioni che regolano il giudizio nelle forme ordinarie, il ricorso deve ritenersi inammissibile. L’impugnata decisione della CFA è giunta, infatti, come si è accennato, all’esito di un giudizio di natura disciplinare, con la conseguenza che si deve applicare la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il procedimento disciplinare ha, per sua natura, una struttura strettamente bilaterale, in cui sono contrapposte due sole posizioni, quella dell’accusa e quella del soggetto incolpato (Sezioni Unite, n. 35 del 10 agosto 2015). Tale struttura non consente quindi “alcuna ingerenza ab externo attraverso un intervento principale o ad adiunvandum”. Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite nella decisione n. 39 del 3 settembre 2015, nella quale si legge che il procedimento disciplinare ha “...una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso)”. Nel giudizio disciplinare sportivo, da un lato, quindi, vi è l’organo che esercita l’azione disciplinare e, dall’altro, vi è l’incolpato. Nessun altro soggetto è legittimato a intervenire, sia pure al solo fine di sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte. Peraltro, nella stessa citata decisione n. 39 del 2015 è stato affermato che l’intervento nel giudizio disciplinare è inammissibile anche al fine di far valere un interesse autonomo, giacché, proprio perché autonomo, tale interesse è indipendente dal procedimento disciplinare e, quindi, estraneo ad esso. Un’unica eccezione a tale regola è stata prevista dal CGS della FIGC per i casi di illecito sportivo (art. 41, comma 7, e art. 33, comma 3), per situazioni evidentemente diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio endofederale e della decisione della CFA impugnata nel giudizio in esame. Considerato che il Foggia ha impugnato una decisione adottata dalla Corte Federale d’Appello all’esito di un giudizio di natura disciplinare riguardante altra società, lo stesso Foggia deve ritenersi estraneo a quel giudizio, come, peraltro, correttamente affermato anche dagli Organi della giustizia endofederale, con la conseguenza che il suo ricorso davanti al Collegio di Garanzia (avverso quella decisione) deve ritenersi inammissibile, con l’assorbimento delle altre questioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti e l’inammissibilità anche dei motivi aggiunti depositati, in data 18 luglio 2019, avverso il comunicato ufficiale n. 287/L del 4 giugno 2019 della Lega Pro, nonché il sistema di licenze nazionali per l’ammissione al campionato di calcio di Serie C per la stagione 2019/2020, nonché i successivi atti con i quali è stata disposta la sua esclusione dal campionato di calcio di Serie C per la non concessione della licenza nazionale.

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