Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 11 del 06/05/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera, in data 15 dicembre 2014, con la quale l’Assemblea della Lega non ha approvato il bilancio, al 30 giugno 2014, dell’esercizio 2013-2014 (al punto 4 dell’ordine del giorno)

Parti: Mario Macalli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/ altre società Lega Pro

Massima: Nella memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione il procuratore del ricorrente ha eccepito l’inammissibilità delle costituzioni avversarie. Dopo aver ricordato che l’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva prevede, per la costituzione della parte intimata, il termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso, il ricorrente ha rilevato che, nella specie: - il ricorso è stato notificato alle controparti il 14 gennaio 2015; - il termine che avevano le parti intimate per costituirsi scadeva il 24 gennaio 2015; - non ha ricevuto, entro il predetto termine (né successivamente), la memoria di costituzione delle società A.C. Pavia, A.C. Prato e Catanzaro Calcio 2011 (trasmessa alla ricorrente solo dalla Segreteria del Collegio di Garanzia); - la memoria di costituzione della F.B.C. Unione Venezia è stata inviata all’indirizzo PEC dei legali domiciliatari il 5 febbraio 2015, dodici giorni oltre il termine massimo consentito per la costituzione. 3.- Al riguardo, il Collegio deve osservare che, con riferimento ai termini concessi alle parti intimate per far valere in giudizio le proprie ragioni, il Codice di Giustizia Sportiva prevede:a) all’art. 59, comma 5, che «la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell’udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute…»; b) all’art. 60, comma 1, che «la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59, fermo quanto previsto per l’eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente»; c) all’art. 60, comma 4, che «nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento». Per effetto di tali disposizioni, la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59 hanno la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, possono proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell’udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, hanno facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive.  In proposito, il Collegio, vista la diversa natura dei termini dettati dalle suindicate disposizioni, ritiene che: a) il termine di cui all’art. 59, comma 5, previsto per la proposizione del ricorso incidentale, sia perentorio, trattandosi di un termine per la proposizione di una azione (anche se tale azione è proposta a seguito della proposizione del ricorso principale), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile un ricorso incidentale proposto oltre il suddetto termine; b) il termine di cui all’art. 60, comma 4, previsto per la presentazione di memorie e istanze conclusive, ha natura decadenziale, nel senso che non è consentito alle parti di presentare memorie o istanze ulteriori a partire dal termine di 10 giorni dalla data fissata per la trattazione in udienza della questione, con la conseguenza che il collegio giudicante non può tenere conto di eventuali memorie o istanze tardive; c) il termine di cui all’art. 60, comma 1, previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, essendo posto per la presentazione di atti puramente difensivi (non in prossimità dell’udienza di trattazione del merito) e a garanzia delle stesse parti intimate (per evitare che prima del suo decorso siano compiuti atti per le stesse pregiudizievoli), può essere considerato invece un termine ordinatorio perché il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale di cui alla precedente lettera a) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma 4. In conseguenza devono essere respinte le eccezioni preliminari sollevate in proposito dalla parte ricorrente.

Massima: Lo scopo della disposizione dettata dal già citato art. 60, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui la parte intimata deve trasmettere al ricorrente la memoria di costituzione depositata al Collegio di Garanzia, è, infatti, quello di consentire la sicura conoscenza da parte del ricorrente dell’avvenuta costituzione in giudizio della parte intimata e del contenuto delle difese da questa prodotte. Tale scopo, nella fattispecie, è stato comunque sicuramente raggiunto attraverso l’avvenuta comunicazione da parte della Segreteria del Collegio di Garanzia dell’avvenuta costituzione delle parti intimate ed attraverso la trasmissione delle relative memorie. Il ricorrente ha avuto quindi sicura (e tempestiva) conoscenza degli atti difensivi e non può quindi dolersi di eventuali vizi della comunicazione posta a carico della parte intimata.

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