Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 106 del 26/11/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 “a corrispondere al sig. G. M. la somma di euro 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto”), è stato dichiarato risolto, “per grave inadempimento del calciatore G. M. l’accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920”).

Impugnazione Istanza: G. M./SSD a r.l. Calcio Foggia 1920/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’eccezione pregiudiziale di parte convenuta, concernente l’inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti del sindacato di legittimità di questo Collegio ex art. 54 CGS, non è accoglibile atteso che, diversamente da quanto prospettato dalla stessa convenuta, il ricorrente ha sollevato alcune doglianze che nella sostanza, e non soltanto nella loro intitolazione, attengono specificamente al vizio della violazione e/o falsa applicazione di legge e che, come tali, rientrano specificamente nel perimetro del sindacato di questo Collegio.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 92 del 02/11/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 25/TFN-SVN del 12 marzo 2021, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ha respinto il reclamo del 3 febbraio 2021 proposto dalla ASCD Verbania contro la decisione CAE n. 12 bis /2020-2021 (C.U. n. 181 del 27 gennaio 2021), che dichiarava l’odierna ricorrente debitrice della somma di €4.200,00 in favore del Sig. G. R., ex calciatore tesserato per la medesima società, con riferimento al campionato Nazionale LND, stagione 2019/2020.

Impugnazione Istanza: ASCD Verbania/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/G. R.

Massima: E’ inammissibile il ricorso della società avverso la decisione della CAE che l’ha condannata al pagamento nei confronti del calciatore poichè fonda il proprio ricorso essenzialmente sulla inapplicabilità nel caso concreto del citato Protocollo d’Intesa stipulato, in data 24 settembre 2020, fra la LND e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), perché non vincolante per gli associati e perché mai comunque messo in discussione e deliberato dall’organo assembleare della LND…La Società ricorrente non ha, infatti, mai impugnato il suddetto Protocollo, né appare chiara la finalizzazione delle censure articolate. Non è chiaro, in sostanza, se le stesse tendano ad incidere sulla legittimità del presupposto normativo (Protocollo e linee guida della LND) del provvedimento impugnato; tuttavia, anche qualora fosse questo l’intento della ricorrente, e, cioè, di incidere sulla legittimità delle norme presupposte, con i conseguenti riflessi sul provvedimento impugnato, si pone una preliminare valutazione di ammissibilità. L’intera prospettazione del ricorso in esame pone, infatti, in discussione i limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia, ben rappresentati e delineati nell’art. 54 del CGS CONI. Come più volte ricordato nella giurisprudenza di questo Collegio, il ricorso al CdG “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. In proposito, occorre anche ricordare che non qualsiasi vizio motivazionale è scrutinabile dal Collegio di Garanzia, bensì si richiede che: a) Il vizio, ove esistente, possa condurre alla riforma della sentenza impugnata; b) si tratti di un vizio atto ad attingere all’esistenza stessa della motivazione, quale si può ravvisare anche in caso di motivazione apparente, di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili, ovvero, ancora, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; c) deve trattarsi di vizio che non consista in una mera decisione critica della motivazione, cioè in una pretesa revisione del ragionamento decisorio seguito dal Giudice di merito. Ricordati i limiti del sindacato del CdG, non può trovare accoglimento la censura della Società, che non ha mai impugnato davanti agli organi federali il Protocollo che oggi ritiene illegittimo e non applicabile. L’odierna ricorrente non ha, infatti, impugnato l’atto presupposto sulla quale il TFN ha fondato la propria decisione e del quale oggi contesta l’applicazione, giungendo a lamentare la violazione del principio di rappresentanza democratica interna della Lega e chiedendo l’intervento di questo Collegio. Così ragionando, però, si perviene, da parte della ricorrente, a richiedere al Collegio di Garanzia dello Sport di interferire, attraverso l’esame di un singolo atto applicativo, sulla legittimità di atti non impugnati in precedenza ed oggetto della potestà normativa e di emanazione di atti generali, che è prerogativa degli appositi organi deliberanti, a maggior ragione laddove si tratti di introdurre disposizioni che attengono a scelte di politica generale (come, nel caso di specie, la gestione dei rapporti economici tra associati e calciatori), che possono essere censurati solo nei (limitati) casi disciplinati dalle norme federali.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Quarta Sezione: Decisione n. 7 del 12/02/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, pubblicata sul C.U. n. 5/TFN – Sez. V.E. del 25/9/2015 con la quale veniva rigettato il reclamo della stessa avverso la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 316 del 30/6/2015

Parti: Polisportiva Arzachena/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Marco Moro

Massima: La questione inerente alla tardività del deposito dell’accordo economico andava proposta in ambito endofederale per cui è inammissibile l’eccezione innanzi al Collegio in quanto ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia sportiva del C.O.N.I., “Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

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