Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 28 del 04/05/2022

Decisione impugnata: Decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva dAppello Nazionale della FIGC n. 131/CSA/2021-2022, comunicata alle parti il 29 dicembre 2021 e pubblicata, in data 30 dicembre 2021, sul sito ufficiale della FIGC, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la - confermata in secondo grado endofederale - decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND-FIGC, di cui al C.U. n. 4/CS del 24 novembre 2021, con cui il Giudice di primo grado ha accolto l'originario ricorso dell’A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l. e, per l'effetto, ha disposto la ripetizione della gara contro la ASD Team Nuova Florida.

Impugnazione Istanza: Nuova Florida 2005/ Federazione Italiana Giuoco/ A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l.

Massima: In virdel principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame dal secondo motivo di gravame concernente omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Massima: E’ inammissibile il ricorso presentato dalla società per la riforma della decisione della Corte Sportiva dAppello Nazionale, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la - confermata in secondo grado endofederale - decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con cui il Giudice di primo grado ha accolto l'originario ricorso dell’AS Ostiamare Lido Calcio srl e, per l'effetto, ha disposto la ripetizione della gara contro la ASD Team Nuova Florida per errore tecnico dell’arbitro consistito nellaver annullato una precedente decisione di fuorigioco, molti secondi dopo che il gioco era ripreso e che era nel frattempo sopraggiunta una segnatura che così veniva annullata, nonché fatto riprendere il gioco con lo scodellamento del pallone a favore della stessa società a favore della quale era stata fischiata la posizione di fuorigioco, come da dichiarazione dell’arbitro il quale ha affermato "di aver interrotto il gioco per fischiare una posizione di fuorigioco, nonostante il pallone fosse "proveniente da una rimessdal fondo" e successivamente di annullare la propria decisione e di "scodellare il pallone nel punto in cui il gioco era ripartito assegnandolo all'ultima squadra che ne aveva avuto il possesso"…. Va, preliminarmente, ricordato che l’art. 54 CGS CONI consente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, stabilendo, pertanto, un confine preciso di ammissibilidei ricorsi. Sul punto, le Sezioni Unite di Questo Collegio hanno affermato che, in virdel richiamo che lart. 2 comma 6 CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile occorre conformarsi allart. 360 c.p.c e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilidi rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare lordine dei gradi di giustizia (decisione n. 93/2017) e tale principio è stato di recente ribadito anche da Questa Sezione (cfr. decisione n. 42/2020), affermando l’inammissibilidel ricorso proprio in forza della funzione del Collegio di Garanzia, questultimo è da considerarsi un organo che decide su un giudizio a critica ed a parti vincolate nel quale il perimetro delle censure alla sentenza deve esserdettagliatamente declinato sottolineando i caratteri di specificità, completezza e riferibilialla decisione impugnata nei termini della violazione di legge e/o di carente o omessa motivazione su un punto decisivo delle controversia”. Orbene, leggendo i motivi di gravame, nella odierna fattispecie balza ictu oculi come il ricorrente tenti di far germogliare vizi di omessa o insufficiente motivazione, laddove, invece, ciò che si censura è l’aver valutato il merito in una modalità diversa da quella auspicata. Sul punto, si è correttamente affermato che il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè che appartiene allambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica con conseguente inammissibilidi ogni critica ricostruzione operata dal giudice del merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Cass. Civ., sez. I, 26 febbraio 2019, n. 5670). In buona sostanza, la parte che, in un giudizio di legittimità, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una norma, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimidel fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319). Orientamento, questultimo, fatto già proprio da Questa Sezione in diverse occasioni e di recente con la decisione n. 56/2020. Non si approda a conclusioni differenti neppure laddove lo scrutinio si concentri sull’altro motivo di ricorso, ovvero la asserita Violazione di norme di diritto (regola n. 5, punto 2, del RGC; art. 10, comma 5, CGS FIGC), atteso che, leggendo l’articolato argomentativo della ricorrente, a nessuno sfugge che trattasi di unulteriore censura tesa alla rivalutazione del merito nonché alla pretesa di un inquadramento di tipo interpretativo della norma operato dalla CSA diverso e vicino alla propria prospettazione. Corollario di tale percorso è ancora una volta la inammissibilità per quanto precedentemente esposto.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 73 del 06/09/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 137 del 1° aprile 2021 che, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 marzo 2021, ha confermato, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività federale fino al 30 aprile 2022, per la violazione dell’art. 35 CGS FIGC

Impugnazione Istanza: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: ……si richiamano i consolidati principi enucleati da recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “al Collegio di Garanzia dello Sport è precluso l’esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo, così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo. Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto” (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 11 del 11 febbraio 2019). Ed ancora, “il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l’impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità” (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 19 del 7 marzo 2017).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 42 del 03/06/2021www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione, assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND nella seduta dell'11 gennaio 2021, pubblicata sul C.U. n39 del 14 gennaio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, sono state confermate in toto la sanzione della squalifica, a tutto il 30 aprile 2023, del calciatore dell'A.S.D. Ilvamaddalena 1903, V.F. - inflittagli, ex art. 35, comma 4, CGS, con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21 ottobre 2020, pubblicata con C.U. n. 22 del 22 ottobre 2020 - nonché la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 a favore della U.S. Idolo, inflitta alla ricorrente, ex art. 10, comma, 1, N.C.G.S., con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale presso il ripetuto C.R. Sardegna FIGC-LND nella seduta del 29 ottobre 2020, pubblicata in pari data sul C.U. n. 25.

Parti: A.S.D. Ilvamaddalena 1903/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND

Massima: E’ inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia in quanto avverso la decisione della CSA, con il quale si lamenta la violazione dellart. 61, comma 2, CGS per l’omesso utilizzo di immagini televisive relative a verificare che la sospensione definitiva della gara era avvenuta comunque al 45° del secondo tempo, a gara ultimatanon può svalutarsi il fatto che, quanto al merito, pur potendosi riscontrare una falsa applicazione, da parte della CSA, della norma di cui allart. 61, comma 2, CGS FIGC, anche facendo governo, come da parte ricorrente esattamente eccepito, della disposizione di cui al comma 6 dello stesso art. 61, nondimennopuò prescindersi dal fatto chquestultima disposizione non impone, bensì sancisce la mera facoltà del giudice di merito di avvalersi della prova portata dalle riprese televisive. Ne consegue che, sotto tale aspetto, il proposto ricorso  è inammissibile innanzi a questo Collegio di Garanzia, in quanto è preclusa, in sede di legittimità, la censura di valutazioni discrezionali, come tali riservate al giudice di merito, così come sarebbe preclusa anche la valutazione della discrezionale percezione, rimessa allufficiale di gara, circa la ricorrenza di condizioni che impediscano il normale svolgimento di una gara, a maggior ragione quando, sulla verità dei fatti attestati nei referti, non risulta proposta alcuna querela di falso.

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