Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0040/CFA del 9 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 2 del 28.10.2021

Impugnazione – istanza: US Pergolettese 1932 S.r.l.-sigg.ri M.M.-M.A.M.A-F.C.A. Procura Federale

Massima: Su ricorso della Procura Federale, annullata con rinvio la decisione del TFT Campania che aveva dichiarato improcedibile il deferimento per tardività e dunque in violazione dei termini recati agli artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, C.G.S. con riferimento alla contestazione del dies a quo, in quanto il deferimento del 6.10.2021 è avvenuto nei termini considerando che l’avviso di conclusioni indagini è stato notificato e ricevuto dall’ultimo indagato il 23/08/2021

……. Occorre preliminarmente ricordare, infatti, che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del CGS della FIGC, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. Ciò vale, ancor più, con riferimento al termine entro cui la Procura deve emettere l’atto di deferimento, da considerarsi termine perentorio in quanto non solo posto a difesa dell’incolpato ma, soprattutto, diretto ad evitare una eccessiva dilatazione della durata del procedimento disciplinare, come più volte affermato da questa Corte federale (in tal senso, la recente decisione delle Sezioni Unite  n. 38/2021- 2022;  ma v. anche CFA, SSUU n. 32/2020-2021 ove si ribadisce che “il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. deve considerarsi perentorio, in quanto la sua ratio è quella di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato, di evitare che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. E ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sez. IV, n. 23/2017; Sez. IV, n. 17/2016)”. Premesso quanto sopra, ai fini della presente decisione occorre innanzitutto tener conto di quanto previsto dall’art. 125, secondo comma, CGS, a norma del quale l'atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. Alla luce del chiaro disposto del secondo periodo della norma in esame merita, dunque, di essere innanzitutto accolta la tesi della Procura secondo cui, in relazione all’unitarietà dell’atto di deferimento, occorre tener conto dell’ultima notifica dell’atto di conclusioni delle indagini.

……. Con riferimento alla questione in esame merita di essere ribadito che il contraddittorio antecedente all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare si può perfezionare solamente con lo spirare del termine per controdedurre da parte dell’ultimo dei soggetti interessati. E ciò per l’evidente ragione, anche sottolineata in passato da questa Corte, secondo cui: “gli argomenti eventualmente addotti da costui/costei potrebbero riverberare a vantaggio anche degli altri destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini. Si tratta quindi di una forma di garanzia ulteriore per tutti i coindagati” (in tal senso la decisione della Prima Sezione n. 24/2021-2022). Poiché tuttavia, nel caso in esame alcune delle comunicazioni effettuate nei confronti dei coindagati sono avvenute a mezzo posta, nell’interpretazione degli artt. 123 e 125 occorre anche tener conto, nel computo dei termini di decadenza, del principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta, i quali devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre, per quanto riguarda il destinatario, vale il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Il termine di cui all’art. 125, infatti, decorre dalla scadenza del precedente termine fissato dall’art.  123, comma 1, CGS, secondo cui il Procuratore federale, “se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso di conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare memoria” (CFA, sez. I, n. 83-2019/2020). Come detto, è dall’ultimo termine assegnato che decorre l’ulteriore termine entro il quale la Procura decida di archiviare o di avviare il procedimento, tenuto conto che tale decisione può essere influenzata dagli elementi difensivi presentati anche dall’ultimo degli incolpati cui sia pervenuta la notizia delle conclusioni delle indagini. Considerato che il termine assegnato agli indagati è un termine a difesa, necessariamente, ai fini della individuazione del dies a quo per calcolare la tempestività del deferimento occorre fare riferimento alla data in cui l’atto di conclusioni sia effettivamente pervenuto a conoscenza dell’incolpato e da questo termine far decorrere il termine a difesa di quindici giorni. Dallo spirare di quest’ultimo, decorrerà a sua volta il termine assegnato alla Procura per valutare - alla luce della piena conoscenza delle posizioni delle parti e degli elementi eventualmente addotti a discarico - se procedere all’archiviazione o disporre il deferimento.

……. Sulla decorrenza del termine a difesa dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti dell’indagato si è già  espressa questa Corte con decisione  n. 24/2021-2022:  “E’ superfluo ribadire che il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo ossia dalla data di ricezione della comunicazione medesima avvenuta (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 83/2019-2020” ma anche con decisione a Sezioni Unite  n. 165/2019-2020:  “ Sul punto, questa Corte federale d’appello, sezione I, ha già avuto modo di chiaramente pronunciarsi, affermando che “il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive” previste dall’articolo 123, comma 1, “a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione” di conclusione delle indagini (CFA, sezione I, n. 83-2019/2020 del 30 giugno 2020). E’ chiara, infatti, la ratio dell’interpretazione qui sostenuta, da ritenersi più coerente con la natura del termine previsto dall’articolo 123, comma 1: “trattandosi di un termine a difesa, affinché sia effettivo deve necessariamente decorrere dalla data di ricezione dell’avviso e non della sua spedizione, perché è solo dopo la ricezione che il diritto di difesa può essere esercitato” (CFA, Sezioni Unite, n. 165/2019-2020).

…….Nel caso di specie, risulta agli atti che l’ultima indagata cui è stato notificato l’atto di conclusione delle indagini è la società Internapoli Kennedy, come risulta dalla raccomandata, presente nel fascicolo di primo grado, spedita presso la sede della società (quale risultante dal foglio di censimento in atti), e consegnata il 23 agosto 2021. Le ulteriori comunicazioni recano tutte una data precedente, in quanto la comunicazione di avvenuta conclusione delle indagini risulta effettuata a mezzo PEC nei confronti del Sig D’A. il 4 agosto 2021 e, dunque, perfezionata in pari data; nei confronti del F. e della soc. Cantera Napoli con raccomandata pervenuta il 16 agosto 2021. Di qui la tempestività del deferimento in data 6 ottobre 2021 in quanto precedente al decorso del complessivo termine di 45 gg previsto dagli artt. 123 e 125, computato secondo i criteri suindicati, a far data dal 23 agosto 2021 (maturato il 7 ottobre 2021).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 107/TFN - SD del 22 Febbraio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti dei sig.ri M.L., N.G. e SSD Viareggio 2014 a rl - Reg. Prot. 83/TFN-SD)

Massima: La comunicazione di conclusione delle indagini, emessa dalla Procura Federale è regolare in quanto portata alla notifica il giorno stesso della scadenza del termine….Con l’affidamento al servizio postale in tempo utile, la Procura Federale ha pienamente assolto l’onere impostogli dall’art. 123 CGS, non potendo essere poste a carico della medesima la speditezza e/o l’accuratezza del servizio postale nella celere evasione della pratica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 66/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13.11.2020 nei confronti dei sig.ri M.A., L.S.G. e della società SSDARL Latina Calcio a 5- Reg. Prot. n. 56/TFN-SD)

Massima: E’ inammissibile il deferimento poiché sono da considerare inesistenti le notifiche effettuate dell’avviso della conclusione delle indagini ex art. 123 CGS e del deferimento ex art. 125 CGS da parte della Procura Federale presso indirizzo diverso da quello di residenza e non andate a buon fine; a nulla rilevando l’elezione di domicilio effettuata dal deferito in altro procedimento, di cui comunque il collegio ignora contesto e modalità. L’inesistenza delle notifiche destinate al dott. Montemurro per causa allo stesso non imputabile produce, pertanto, l’inammissibilità del procedimento nei suoi confronti.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE N. 0045/CFA del 17 Gennaio  2020

Decisione Impugnata: decisione Tribunale Nazionale federale - Sezione Disciplinare n. 60/TFN- SD 2019/2020

Impugnazione Istanza: SIG. D.S.M./PROCURA FEDERALE

Massima: L’avviso di conclusioni indagini è regolarmente notificato per compiuta giacenza.. Risulta dagli atti che l’avviso di fissazione dell'udienza del 22/11/2019 è stato inviato mediante raccomandata a/r in data 30/10/2019; che un tentativo di consegna della raccomandata presso il domicilio del Sig. …è avvenuto in data 6/11/2019; che, a causa dell’esito negativo della consegna, nello stesso giorno la raccomandata è stata trasmessa allo Sportello Inesitate dell’Ufficio postale di Avellino; che a partire dall’8/11/2019 la raccomandata è stata resa disponibile per il ritiro; che il Sig. De Simone ha provveduto al ritiro soltanto in data 2/12/2019. Trattandosi di notifica effettuata mediante servizio postale, trovano applicazione le norme stabilite dal codice di procedura civile e dalla legge 20/11/1982, n. 890 e s.m.i., avente ad oggetto “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 6, del CGS del CONI (il quale prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”) e dell’art. 3, comma 4, del nuovo CGS della FIGC (il quale disciplina i rapporti tra il CGS e le altre fonti normative). Secondo tale disciplina - anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11-14 Gennaio  2010, n. 3, e delle recenti modifiche apportate alla legge n. 890/1982 la notifica effettuata mediante servizio postale, in caso di mancato esito positivo della consegna e di contestuale avviso da parte dell’operatore postale, si intende perfezionata per il destinatario decorsi dieci giorni dal deposito presso l’Ufficio postale. Ne deriva che, nella fattispecie, poiché il Sig. .. ha ritirato la raccomandata oltre questo termine, la notifica deve ritenersi correttamente effettuata. Si aggiunga, peraltro, che, in ogni caso, in sede di audizione dinanzi alla Procura federale in data 22/5/2019, il … ha comunque provveduto, con scelta autonoma, a eleggere domicilio ai fini del procedimento presso la sede della Società Trapani Calcio, con conseguente suo onere di informarsi di eventuali comunicazioni a lui dirette, e che, come risulta dagli atti, l’avviso di fissazione dell'udienza è stato tempestivamente trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa Società.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 106/CFA 27 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 (GIÀ KAOS FUTSAL ASD) AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA  DELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO; AMMENDA DI € 8.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S, IN RELAZIONE ALL’ART. 18, COMMA 1, INCISO G) C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 

 Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE N.T.L.F.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE U.M.H. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD REAL ROGIT) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE R.M.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI MONTESILVANO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.L.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1,  2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.Z.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL CALCIATORE C.D.A.R.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE B.L.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1,  2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.D.L.T.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE N.G.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.D.S.P.H. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. B.A.A. (all’epoca dei fatti Presidente della società SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 già Kaos Futsal ASD) AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE PER ANNI 2;  AMMENDA DI € 10.000,00;  INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Massima: Il vizio di notifica dell’atto di conclusione di indagine comporta l’improcedibilità del deferimento. L’art. 32 ter C.G.S., comma 4, impone al Procuratore federale, ove non voglia disporre l’archiviazione, di comunicare all’interessato l’intenzione di procedere al deferimento, comunicandogli gli elementi su cui si fonda il proprio convincimento e fissandogli un termine per presentare memorie o chiedere audizione. In tale fase, inoltre, l’interessato può chiedere l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23. Solo all’esito di questa fase, la Procura se ancora lo ritiene, procede al deferimento. Tale fase avviso ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall’altro, a consentire all’interessato di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare – ove rivestano carattere esimente – il successivo deferimento.  Tale natura è giustificata non solo dall’esigenza di consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazioni della Procura che, a seguito di audizione dell’interessato, può addivenire all’archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest’ultimo in tale fase. Tali conclusioni sono confortate dal confronto con la normativa in tema di processo per responsabilità erariale, dovendo la Procura contabile, qualora intenda esercitare l’azione di responsabilità, invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti ovvero a chiedere di essere ascoltato personalmente. La giurisprudenza contabile considera l’invito a dedurre un presupposto processuale la cui omissione preclude la stessa ammissibilità dell’azione. Il nuovo codice di giustizia contabile inoltre (D.Lgs. 174/2016, art. 87) commina la sanzione della nullità per la citazione che risulti difforme nei contenuti rispetto all’invito a dedurre. Ne consegue che la mancata comunicazione all’interessato dell’avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda. Nel caso di specie, è pacifico che alla quasi totalità degli atleti oggi reclamanti la notifica sia stata effettuata ex art. 38 C.G.S. presso la sede della  società ma ad un indirizzo errato, essendosi nel frattempo la società spostata in altra sede.  Tale vizio della notifica (eccepito in primo grado dagli interessati), non può ritenersi sanato dalla mera presenza del loro difensore all’udienza dell’8 febbraio 2017, sia perché tale presenza – come correttamente indicato dal giudice di primo grado – era del tutto informale, sia perché il medesimo, una volta costituito formalmente, ha eccepito tale vizio di notifica. Infine, occorre evidenziare che la costituzione in giudizio del difensore (e non già la sua mera presenza informale che, in quanto tale, deve considerarsi tamquam non esset) può ritenersi utile a sanare un eventuale vizio di notifica dell’atto di deferimento ma non può avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell’atto di conclusione di indagine che mira – eventualmente – ad impedire l’instaurazione stessa della fase processuale. Ancor più evidente appare il vizio di mancata notifica di tale atto con riferimento alla posizione dell’atleta …, la cui notifica è stata indirizzata erroneamente all’indirizzo non più attuale della società, società di cui, all’epoca della notifica, non era neanche più tesserato.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 97/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 3.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SIG. A.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD LA FENICE 2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3893/159 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 9.11.2017

Massima: La Corta annulla la sanzione per violazione del principio del contraddittorio e dei fondamentali diritti di difesa. Infatti, dagli atti di causa risulta che le comunicazioni della Procura Federale sono avvenute sia presso il Presidente della Società sia presso la sede della Società stessa, sicché appare circostanza dirimente l’accertamento se in tale momento il reclamante risultasse o no ancora tesserato presso la ASD La Fenice 2015, posto che la notifica presso il Presidente della Società sarebbe comunque di per sé una comunicazione non conforme alle norme del C.G.S.. Di qui, la necessità di fissare una nuova udienza al fine di acquisire la documentazione da cui risulti la posizione del reclamante al momento dell’instaurazione del presente procedimento. Dagli atti di causa risulta che il deferimento del reclamante da parte della procura Federale è datato 9.11.2017 e che la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale risaliva al 28.9.2017. La notifica presso la sede della ASD La Fenice 2015 è avvenuta in data 4.10.2017. Sempre dalla documentazione acquisita a seguito del supplemento di istruttoria risulta che il reclamante alla data del 23.8.2017 non faceva più parte dei tesserati della Società ASD La Fenice 2015. Conseguentemente, deve ritenersi irregolare ogni comunicazione fatta al medesimo dopo tale data presso la sede della Società tanto più che lo stesso reclamante ha dichiarato di non essere più tesserato della Società dal mese di luglio 2017. Conseguentemente, le comunicazioni relative al presente procedimento indirizzate all’odierno reclamante non avrebbero dovuto avvenire presso la sede della ASD La Fenice 2015; semmai la Procura Federale avrebbe dovuto notificare gli atti presso la residenza anagrafica dello stesso previa richiesta di un certificato di residenza. Stante l’irregolarità di tutte le comunicazioni indirizzate all’odierno reclamante (si pensi che l’avviso di convocazione per l’udienza avanti al giudice di primo grado è stata indirizzata in data 20.11.2017 ancora presso la sede della Società di cui non era più tesserato da tempo), il reclamo deve essere accolto e conseguentemente si deve annullare integralmente la sanzione di quattro mesi di inibizione allo stesso inflitta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 49/TFN-SD del 08 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBI ANGELO (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), CALZOLARI MARCO (Dirigente accompagnatore),  FIUZA LUAN FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ARRUDA  ZONTA GUILHERME (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NAIBO  TURMENA LUIS FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal),  CIAVOTELA DO AMARAL RAFAEL (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal),  BARONI LUCA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FORTUNA DE  LEMOS TIAGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NEUHAS GARCIA  MATEUS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FIGLIERO DA SILVA  OEDRO HENRIQUE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS  FUTSAL, CONVERSO GIANLUCA (presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), URIO  MARCELO HENRIQUE (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, GIANNINI CARLO  (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore  dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, IERVOLINO  ANTONIO (Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), ROSA MATIAS SEBASTIAN (calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI  MONTESILVANO, ARDUINI CRISTIAN (presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei  fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD  INSIEME AM FERENTINO, CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa  all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).

Massima: Il deferito che si è costituito ritualmente nel procedimento ed ha trattato il merito del deferimento, sanato l’asserito vizio di improcedibilità e/o nullità del deferimento per omessa notifica dell’avviso di Conclusioni delle Indagini, che era stato inviato allo stesso presso la Società, dove egli era risultato irreperibile.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 59/CFA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3 del 10.7.2017

1.      Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. MAZZOCCO LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE NOIFNOTA N. 12111/660 PF 16- 17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017 - RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LE SANZIONI:  PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1; -   AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN  ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. MAZZOCCO LUIGI – NOTA N. 12111/660 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017

Massima: La compiuta giacenza può essere effettuata da Poste Italiane. Nella fattispecie in esame, invero, non vi sono motivi perché il Collegio si discosti dall’orientamento della Suprema Corte di Cassazione in virtù del quale, nell’ipotesi di recapito di atti processuali a mezzo di servizio privato, non raggiunge alcun effetto la cosiddetta compiuta giacenza; in proposito, oltre alla decisione invocata dalla parte e sopra richiamata, si pone altro autorevole precedente del Supremo Collegio (Cass. 21.07.2016 n. 15035) secondo il quale: la certezza pubblica propria degli atti facendo fede fino a querela di falso” non si estende al di fuori del servizio postale nazionale. In applicazione del principio appena richiamato al procedimento di che trattasi,ritenuta irrituale la procedura adottata dalla Procura federale per notificare la comunicazione di chiusura delle indagini; alla stessa Procura, peraltro, attesa l’inesistenza di termini di scadenza, vanno rimessi gli atti, anche in conformità alla richiesta avanzata dalle parti reclamanti che, in conclusione delle proprie istanze, testualmente sollecitano “rimessione degli atti all’Organo referente per quanto di competenza”.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. DE FRANCESCO GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 774/883 PFI16-17 MB/GB DEL 25.07.2017

Massima: La Corte annulla la decisione di primo grado perché  sia la comunicazione di conclusione delle indagini che il Deferimento, non risultano correttamente comunicati, in quanto  alla prima il corriere incaricato dichiara che essa, non è stata consegnata in quanto il destinatario risulterebbe sconosciuto all'indirizzo, quanto al secondo lo stesso corriere dichiara: non è stato recapitato per civico inesistente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 19/TFN-SD del 18 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  POZZO GIAMPAOLO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), SOCIETÀ  UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 10666/881 pf16-17 GP/blp del 30.3.2017).

Massima: E’ nulla la comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti del socio patron della società, non tesserato per invalidità della sua notifica, atteso che la stessa è avvenuta presso la sede della società e non comunicata, per cui è irricevibile, il deferimento. La Corte Federale D’Appello, infatti, ha ritenuto pienamente condivisibile l’assunto di questo Tribunale in ordine alla nullità (sanabile solo con l’avvenuta costituzione) della notifica  effettuata  al  - omissis -  presso  la  sede  della  Società  Udinese  Calcio  Spa, soffermandosi, tuttavia, esclusivamente sull’avvenuta sanatoria del solo atto di deferimento a seguito della costituzione in giudizio. Come osservato dalla difesa del - omissis -, tuttavia, anche l’atto di conclusione delle indagini è statoerroneamentecomunicato al - omissis - presso la sede della Società senza che, pertanto, lo stesso ne abbia mai avuto conoscenza legale. Infatti, nell’atto di deferimento viene chiaramente indicato che la comunicazione di conclusione indagini risulterebbe essere notificata in data 13 marzo 2017. In tale comunicazione si concedeva termine di tre giorni per il deposito di eventuali memorie difensive. Nel termine predetto non risulta che il - omissis - abbia presentato le prescritte memorie. Non sembra esservi alcun dubbio in ordine alla circostanza che la comunicazione di conclusione indagini, ex art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce presupposto indefettibile per l’emanazione del successivo atto di deferimento; in particolare trattasi di atto interlocutorio volto a garantire nella fase delle indagini e, quindi, pre-processuale, la più ampia tutela del diritto di difesa del presunto incolpato. Infatti, a seguito della memoria e/o della eventuale audizione del presunto deferito, la Procura Federale ben potrebbe giungere ad un provvedimento di archiviazione, evitando il successivo giudizio disciplinare. Ne consegue che, qualora l’atto non raggiunga il proprio scopo, in quanto lo stesso non venga portato a conoscenza del presunto deferito nelle forme legali previste dal Codice di giustizia contabile, anche il conseguente deferimento sarebbe inammissibile. Al contrario di quanto avvenuto per l’atto di deferimento, alcuna sanatoria può, quindi, dirsi intervenuta per la nullità della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini. Al riguardo va ricordato che in precedenti analoghi questo Tribunale ha ritenuto inammissibile il deferimento  qualora non  vi sia  prova  dell’avvenuto  ricevimento  della comunicazione di conclusione delle indagini, anche qualora il deferito si sia poi successivamente costituito nel giudizio disciplinare. In tale circostanza, infatti, questo Collegio ha affermato che “Dagli atti del procedimento non si rinviene la prova dell’avvenuta notifica della “Comunicazione di conclusione indagini”, prevista dall’art. 32 ter comma quarto CGS.. Non sussistendo altri dati suscettibili di deporre a sfavore della eccezione sollevata dall’incolpato, sussistono i presupposti per la declaratoria di irricevibilità del deferimento, intendendosi per tale un atto che dall'autorità cui è rivolto non può essere preso in considerazione, neppure in linea preliminare, per mancanza dei requisiti formali richiesti dalla norma di riferimento o dalla prassi.” (TFN – SD - C.U. 35/TFN 2016/2017). La predetta decisione è stata confermata dalla Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, giusta comunicato n. 24/CFA s.s. 2017-18. Più nel dettaglio, anche nel procedimento per l’accertamento della responsabilità amministrativo contabile innanzi alla Corte dei conti, laddove è previsto un procedimento per certi versi analoghi, giacché prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio il pubblico ministero contabile è tenuto a notificare un cd “invito a dedurre” mediante il quale viene concesso un termine al presunto responsabile per presentare le proprie controdeduzioni e di essere anche sentito personalmente. Orbene, la nullità della notifica dell’invito a dedurre si riverbera inevitabilmente anche sul successivo atto di  citazione, determinandone la conseguente inammissibilità per violazione indefettibile del diritto di difesa anche qualora il convenuto si costituisca nel successivo giudizio. Al riguardo, il Giudice contabile ha affermato che “La non conoscenza da parte del convenuto dell’atto di invito a dedurre, in entrambi i giudizi nei quali è stato citato, ha pregiudicato il suo diritto di difesa e rende improponibile l’azione della Procura Regionale intrapresa con gli atti di citazione relativi ai giudizi nn. 72935 e 72936 per mancanza appunto del presupposto della regolare costituzione del contraddittorio pre-dibattimentale di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 19/1994”. (Sez. Giurisdiz. Lazio 4 ottobre 2013, n. 672). Analoghe considerazioni devono essere effettuate se si pone a comparazione ciò che avviene nel diritto penale laddove l’omessa notifica dell’art. 415 bis del c.p.p. può comportare la nullità dell’intero processo, qualora ritualmente eccepita (vedasi Cass. Pen. Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 45581). Nel caso di specie, pertanto, ritiene il collegio che l’avvenuta costituzione in giudizio del - omissis - se, conformemente a quanto statuito dalla Corte Federale d’Appello vale a sanare la nullità della notifica dell’atto di deferimento, non è idonea a produrre gli stessi effetti con riferimento all’atto di conclusione delle indagini, sulla cui sanatoria della notifica nulla dice il giudice rimettente. La nullità  della  comunicazione  dell’atto di conclusione  delle  indagini, pertanto, rende irricevibile il deferimento. Da tale assunto ne deriva l’irricevibilità del deferimento anche nei confronti dell’Udinese Calcio Spa giacché, nel caso di specie, l’accertamento della sussistenza della responsabilità oggettiva presuppone il previo accertamento della responsabilità diretta.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 043/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 101 del 13.4.2017

2.      Impugnazione - istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETA’  ASD  ABELLINUM  CALCIO  2012  AVVERSO  LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. ESPOSITO SABINO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 E 46, COMMA 6 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PULVIRENTI MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.9234/359 PFI16-17 CS/MB/VG DEL 28.02.2017

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla società annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale per la violazione del principio del contraddittorio, poichè gli atti del procedimento, fin dalla fase delle indagini, sono stati comunicati ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società, nonostante fosse stata regolarmente comunicata al Comitato Regionale Campania la variazione di indirizzo. Risulta, pertanto, evidente che alcuna delle comunicazioni previste dal C.G.S. a garanzia della regolarità del contraddittorio sia stata validamente compiuta, con la conseguente violazione del diritto di difesa per non essere stata messa l’appellante in condizione di partecipare al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa), M.C. (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), D.P. (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), I.C. (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), B.S. (all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), B.R. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), M.M. (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa), C.D. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa), C.T. (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa), L.P. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa), le Società VICENZA CALCIO Spa e BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016).

Impugnazione Istanza:(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.C. (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), L.M. (all'epoca dei fatti vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Società AC Cesena Spa) - (nota n. 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento perché nonostante la Procura sia stata invitata, con ordinanza del Tribunale a fornire la prova della notifica dell’atto di conclusione indagini non vi ha ottemperato e pertanto non ha fornito alcuna prova utile a far ritenere che i termini perentori previsti dall’art. 32 ter comma 4 del CGS siano stati rispettati.  L’art. 32 ter, 4 comma del CGS, esplicitamente dispone termini perentori affinché l’interessato venga avvisato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini e di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria per l’esercizio dell’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento. L’ultimo atto di conclusione delle indagini non può essere identificato con l’avviso ai deferiti di conclusione delle indagini, né con la relazione finale di conclusione delle indagini indicata dalla Procura Federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M., V.M., G.B., M.C., A.P. - (Fallimento Società AC Siena Srl) - (nota n. 2886/704 pf15-16 GT/sds del 21.9.2016).

Massima: E’ irricevibile il deferimento per omessa notifica all’incolpato della “Comunicazione di conclusione delle indagini” come disposto dall’art. 32 ter comma quarto CGS in quanto manca la prova che questi abbia ricevuto l’atto. infatti, nello spazio del foglio riservato a timbro e firma (richiesta come leggibile), si nota soltanto un breve tratto di penna del tutto indecifrabile, che non può essere riferito al – omissis -, mancandone qualsivoglia elemento identificativo.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 10  Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CFA del 05 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. F.G. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER 6 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 9523/411 PF14-15/AA/MG DEL 23.4.2015) -

Massima: La Corte annulla la decisione impugnata e visto l’art. 37, comma 4 C.G.S., rinvia al Giudice di primo grado per l’esame del merito in quanto gli atti della Procura Federale sono stati trasmessi presso la società ove non rivestiva più alcun ruolo

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CFA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 78/TFN dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DOTT. B.I. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1 N.O.I.F. E IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 10 C.G.S. – nota n. 4424/430 pf13-14/AM/ma del 5.11.2015

Massima: Il reclamante lamenta ancora, in punto di rito, che non gli sarebbe stato ritualmente e tempestivamente notificato l’atto di conclusione delle indagini, come imposto dall’art. 32- quinquies, comma 3, C.G.S. della FIGC.. La censura è infondata in punto di fatto, perché l’atto di conclusione delle indagini è stato regolarmente e puntualmente notificato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la compiuta giacenza si è perfezionata nel termine prescritto. È noto, infatti, che la effettiva consegna del documento al destinatario è pienamente surrogabile dal procedimento con cui l’agente delle poste effettua il tentativo di consegna del plico al destinatario stesso e, in caso di mancato recapito, lo restituisce al mittente attestando la compita giacenza. Nel caso di specie, tale adempimento è stato correttamente realizzato in data 30.12.2014, in tempo utile per rispettare la cadenza procedimentale imposta dal codice.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 29 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 05 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015

Impugnazione – istanza:1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DICHIARATA NEI CONFRONTI DI: - SIG. G.I., DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE; - SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N.6649/509 PF 14-15 SP/SS/BLP DEL 26.2.2015)

Massima: La Corte, ritenuta insussistente, la dichiarata improcedibilità del deferimento per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini, annulla la decisione impugnata e rinvia al Giudice di primo grado per l’esame del merito. Ai sensi della norma di cui all’art. 32, quinquies, comma 5, il Procuratore federale è, in ogni caso, «tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l’identità». È pacifico che, nel caso di specie, la Comunicazione di conclusione delle indagini è stata, con rapporto di consegna positivo, effettuata presso l’utenza fax …., ricavata dall’anagrafe federale (AS400). Orbene, il Tribunale di primo grado ha affermato che le notificazioni ai deferiti debbono essere effettuate presso il domicilio e le utenze indicate nel modulo di censimento depositato presso la Lega di appartenenza e che, pertanto, la notificazione, nel caso di specie, effettuata presso l’utenza fax reperita nell’anagrafe informatica federale, non può ritenersi efficace. Da qui, il T.F.N. fa, poi, discendere la conseguenza della improcedibilità del deferimento. La pronuncia non può essere condivisa. Non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, in ordine alla centralità che l’ordinamento federale assegna al sistema informativo connesso ai moduli di censimento delle società affiliate. E ciò, dunque, anche in relazione alla individuazione dei recapiti presso cui effettuare le comunicazioni previste dal CGS, come correttamente affermato dal Tribunale di prime cure. Tuttavia, sotto tale profilo, anche considerato che la norma di cui all’art. 38, comma 8, CGS pone il principio della alternatività delle comunicazioni, la particolarità della fattispecie oggetto della decisione avrebbe richiesto una ricostruzione sistematica del quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 38 C.G.S. e 15 ss. N.O.I.F.. Ciò premesso su un piano generale ritiene questa Corte che, nel caso di specie, la Procura Federale, ha comunque adottato un mezzo di comunicazione (dell’avviso di conclusione delle indagini) concretamente idoneo a raggiungere lo scopo. In tale prospettiva occorre considerare i seguenti elementi: a) il numero dell’utenza fax presso cui è stata trasmessa la Comunicazione di conclusione delle indagini è stato ricavato dal sistema informativo di cui all’anagrafe federale che, come anche evidenziato in reclamo, è alimentato dalle informazioni inserite o fornite dalle stesse società affiliate; b) dal modulo di censimento depositato dalla società S.S. Ischia Isola Verde S.r.l. in data 12.09.2014 presso il Comitato regionale Campania della LND, documento acquisito dalla Procura federale in data 31.03.2015 e ritualmente prodotto in allegato al reclamo (e comunicato alla controparte, in uno ai motivi dello stesso), in forza della previsione di cui all’art. 37, comma 3, C.G.S., la suddetta utenza fax appare comunque riferibile, all’epoca della notificazione, per quanto qui interessa, alla società S.S. Ischia IsolaVerde S.r.l., seppur indicata, nel ridetto foglio di censimento della stagione sportiva 2014/2015, in relazione all’attività giovanile della stessa predetta società. La medesima S.S. Ischia Isola Verde s.r.l., del resto, ha ammesso la riferibilità alla società dell’utenza fax, pur rappresentando che la stessa utenza era assegnata al dirigente delle squadre giovanili e non alla prima squadra o al sig. – omissis - o alla legale rappresentanza della società medesima; c) la Procura Federale ha dato dimostrazione di aver effettuato, con esito positivo (v. rapporto di consegna in atti), la trasmissione della Comunicazione di cui trattasi all’utenza fax di cui si è detto; per contro, i deferiti non hanno dato prova del mancato ricevimento della suddetta Comunicazione. Sotto tale profilo, infatti, nulla prova la perizia di parte prodotta dalla difesa dei deferiti, nella quale, individuato l’apparato da analizzare e dato atto che la relativa periferica è stata consegnata, per l’esame peritale, in data 24.4.2015, si osserva che «il tabulato dell’apparato riporta solo lo stato delle ultime 30 chiamate dette “transazioni” alias chiamate in transito». Pertanto, prosegue il consulente, «essendo stato consegnato l’apparato in data 24/04/2015 il registro può essere sfogliato a ritroso fino alla data del 19/03/2015 ore 10.48 prima riga del report riportato in allegato 1» e, di conseguenza, «nessuna altra informazione può essere attinta dal dispositivo» e, segnatamente, «nulla si può rilevare circa le chiamate in transito alla data del 20/02/2015, così come nulla si può dire circa la stampa di eventuali fax transitati in tale data». Occorre, per completezza espositiva, dare atto come il consulente, poi, aggiunga che “appare” verosimile che la multifunzione non abbia stampato l’atto di cui trattasi «per la cronica carenza funzionale». La predetta considerazione, tuttavia, appare frutto di una impressione valutativa personale, comunque, priva del necessario rigore scientifico. Del resto, come noto, sotto tale angolo visuale, la produzione degli effetti connessi alla notifica si realizza con le formalità di legge, rimanendo irrilevante la conoscenza effettiva dell’atto consegnato. Orbene, i suddetti convergenti elementi, nel loro insieme unitario valutati, fanno ritenere, anche in forza della disposizione di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. (secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato) e del principio giurisprudenziale in forza del quale la nullità non può essere dichiarata se per effetto della notifica, ancorché irregolarmente eseguita, l’atto è stato comunque portato a conoscenza del destinatario, che la comunicazione oggetto del presente procedimento abbia comunque raggiunto lo scopo e la modalità di trasmissione eccezionalmente utilizzata non appare lesiva (lo si ribadisce, avuto speciale riguardo alla particolarità della fattispecie, come connotata dalle circostanze sopra indicate) del diritto di difesa in generale garantito dai principi del giusto processo cui si informa il vigente codice di giustizia sportiva. Del resto, occorre tenere presente che quello della strumentalità delle forme è un principio generale del processo civile e che, in forza di questo, la forma non è mai fine a se stessa, ma funzionale, appunto, al raggiungimento di uno scopo, che, una volta conseguito, ostacola la dichiarazione di nullità. Per l’effetto, alla luce del principio del legittimo affidamento (che, come di recente ricordato dalla stessa Corte Costituzionale – sentenza 31 marzo 2015, n. 56 – trova anche copertura costituzionale nell’art. 3) e di quello di conservazione degli atti procedimentali in relazione ai quali possa ragionevolmente ritenersi raggiunto lo scopo dall’Ordinamento ai medesimi assegnato, questa C.F.A. ritiene che la trasmissione della Comunicazione di conclusione delle indagini di cui trattasi possa, nel caso di specie, ritenersi essere stata effettuata in modo efficace. Per completezza espositiva questo Collegio non può non rilevare, come, anche laddove fosse stato possibile condividere le conclusioni del Tribunale di primo grado in ordine alla inefficacia della notificazione della Comunicazione di conclusione delle indagini, la relativa pronuncia, qui annullata, non esplicita l’iter argomentativo (e le sottese ragioni giuridiche) che hanno condotto alla scelta della sanzione della improcedibilità quale effetto del ritenuto vizio di notifica. Avrebbe dovuto, sotto tale profilo, il T.F.N., analiticamente indicare il tessuto normativo che legittima una pronuncia in tal senso, anche avuto riguardo alle disposizioni del codice di rito civile in tema di nullità degli atti processuali, in generale, e delle notificazioni, in particolare, anche atteso che non si versa, comunque, in ipotesi di incertezza assoluta del recapito presso cui la trasmissione della Comunicazione di cui trattasi è stata effettuata. In altri termini, questo Collegio ritiene che, il difetto di una disciplina che espressamente regolamenti la fattispecie delle conseguenze dell’omessa comunicazione all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini e, dunque, il possibile vuoto normativo sul punto, avrebbe richiesto una puntuale e dettagliata argomentazione delle ragioni in base alle quali si è ritenuto poter applicare la sanzione della improcedibilità (e non, ad esempio, di quella della mera irregolarità o di quella più grave della nullità).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 30 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.I. (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 6649/509 pf14-15 SP/SS/blp del 26.2.2015).

Massima: E’ improcedibile il deferimento per l’omessa notifica della conclusione delle indagini alle parti, atteso che l’invio della suddetta comunicazione è stata fatta a mezzo fax a un numero non appartenente alla Società. In particolare, il fax è stato inviato a un numero indicato nell’anagrafe federale (cfr. AS/400 in atti depositata dalla Procura federale) che non è quello effettivo. Infatti, dal modulo di censimento allegato al deferimento il numero di fax della Società è completamente diverso da quello riscontrato nell’AS/400 e usato dalla Procura federale per le notifiche di rito delle conclusioni dell’indagine.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 98/CDN  del 22 Giugno 2010 n. 2  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 43 del 13.5.2010 Impugnazione - istanza:  (324) – Appello della società Vever Intercomunale srl avverso le sanzioni della squalifica fino al 31.10.2010 al sig. M .B.(calciatore), della inibizione fino al 31.12.2010 al sig. F.C. (presidente), della inibizione fino al 31.10.2010 ai sigg. M.G. e G.S. (dirigenti) e la penalizzazione di 3 punti da applicarsi nel campionato 2009/2010 e ammenda di € 1.000,00 alla società.

Massima:  La disciplina dettata dall’art. 32, co. 11, CGS, a prescindere dalla novella del 2009, continua ad individuare quale momento determinante l’inizio delle indagini, con ogni conseguente onere in merito al termine delle stesse, non il compimento del fatto illecito ma il ricevimento della denuncia dello stesso da parte della Procura Federale. Nel caso di specie, poiché l’apertura dell’inchiesta è avvenuta il 3.7.2009 (data di effettivo pervenimento della nota del 17.6.2009 all’ufficio protocollo – n. 88 – dell’organo inquirente), quindi nella stagione sportiva 2009/2010, le indagini avrebbero dovuto concludersi nella stagione sportiva in corso, posta l’indiscutibile applicabilità della riforma del CGS del 28.5.2009. Sul punto, questa Commissione rileva, innanzitutto, che la trascrizione del numero di protocollo sulla nota del 25.6.2009 non coincide con l’attività di “iscrizione nel registro degli indagati” ma con la mera attribuzione di un numero progressivo di ricezione della corrispondenza in una certa data dalla quale, come emerge dalle decisioni richiamate proprio dalla reclamante, la Procura è effettivamente investita del potere di indagine.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

Impugnazione - istanza: 2) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P. C. agente di calciatori, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. anche in relazione al disposto del regolamento agenti della F.I.G.C.

Massima: Se è vero, infatti, che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono considerarsi chiusi prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dai competenti organi, è altrettanto vero che non vi è nessuna prova in atti che qualsivoglia indagine produttiva dell’atto di deferimento, sia stata posta in essere nella stagione successiva e non in quella nella quale invece ha avuto inizio. Agli atti vi è solo la prova che nei primi giorni della stagione successiva è stato posto in essere l’atto di deferimento, che è però istituto del tutto diverso dall’attività di indagine, mentre non può ritenersi che l’atto di deferimento possa ritenersi in pari tempo atto autonomo ed elemento terminale dell’attività di indagine perché fra i due aspetti vi è un naturale iato. Nella pregressa normativa la detta separazione appariva più evidente perché demandata a due organi diversi, l’ufficio Indagini e la Procura Federale. Nella vigente normativa la Procura cumula le due funzioni, ma le stesse rimangono comunque autonome e separate, mentre risulta di intuitiva evidenza che l’atto di deferimento può sostanziarsi solo all’esito della chiusura delle indagini, sicché la conclusione dell’attività inquirente è atto ontologico rispetto alla conseguente attività requirente e quindi, necessariamente separata e cronologicamente anteriore. L’agente ha formulato l’eccezione di violazione dell’art. 32 comma 11 C.G.S., ma per dare fondatezza alla medesima, avrebbe dovuto dare la prova oggettiva e certa che l’atto di deferimento sia stato posto in essere sulla base d’attività d’indagine svolta cronologicamente nella stagione successiva. Detta prova non è stata raggiunta ed anzi, vi sono in atti elementi che portano a ritenere il contrario, atteso che il Procuratore Federale ha demandato tutte le indagini all’Avvocato, invitandolo a definire la pratica entro 15 giorni dal ricevimento dell’incarico.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del  23 dicembre 2009 www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009 Impugnazione - istanza: 1) Ricorso dell’A.S. Casale Calcio S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e nel campionato di appartenenza seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente (nota n. 1450/1315pf08-09/am/ma del 28.9.2009)

Massima: Il nuovo comma 11 del citato art. 32, in vigore dal 28.5.2009, prevede che “le indagini relative a fatti denunciati nel periodo: 1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale; 2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”. La nuova normativa, la quale in mancanza di diversa disposizione non può che avere effetti per il futuro, va applicata per la prima volta ai fatti denunciati nel periodo “1 gennaio – 30 giugno” successivo alla sua entrata in vigore, e quindi a quello relativo al 2010; - comunque, anche se si volesse ritenere diversamente, la nuova normativa, data la sua irretroattività, non può applicarsi ai fatti denunciati nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2009 qualora, come nella presente fattispecie, antecedenti alla sua entrata in vigore (denuncia risalente all’11.5.2009). Dovendosi applicare l’art. 32, comma 11, C.G.S. nel testo precedente a quello attualmente in vigore, ne va ritenuta la violazione, in quanto l’indagine relativa a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva non si è conclusa prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva e non sono state concesse proroghe dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 16 Novembre 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (83) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: K. C. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA), attualmente tesserato per la Soc. US Albinoleffe Srl) e della società Atalanta Bergamasca Calcio SpA (nota n. 1807/653pf08-09/SP/blp del 13.10.2009).

Massima: Secondo l’orientamento più volte ribadito dagli Organi di giustizia sportiva, a nulla rileva che l’atto di deferimento e la relazione conclusiva delle indagini siano stati formati successivamente alla conclusione della stagione sportiva di riferimento, essendo gli atti in questione pacificamente estranei al genus “atti di indagine” cui fa riferimento l’art. 32, CGS citato. Deve pertanto ritenersi che con riferimento ai fatti per cui si procede le indagini svolte dalla Procura siano state tempestive e in alcun modo inficiate dai vizi denunciati. Va peraltro ricordato che la Corte di Giustizia Federale, con decisione del 27.5.2009 (CU N°. 208), ha già avuto modo di sottolineare come la disposizione appena ricordata “non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità, per l’ipotesi che le indagini medesime non vengano concluse entro il detto termine (leggi stagione sportiva in corso) dovendosi in tale ultima ipotesi non tener conto di quelle (acquisizioni processuali) eventualmente  compiute dopo la chiusura della stagione sportiva”. Sicché anche sotto il profilo della dedotta improcedibilità del deferimento, l’eccezione difensiva non può ritenersi fondata. Tutto ciò senza considerare che, a seguito della recente modifica dell’art. 32, comma 11, CGS, di natura squisitamente processuale, devono comunque ritenersi tempestivi tutti gli atti di indagine compiuti entro il 31 dicembre dell’anno in corso al momento della denuncia e che, pertanto, neppure sotto questo profilo l’eccezione difensiva può avere alcun  fondamento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

Impugnazione - istanza: 1) Deferimento del Procuratore Federale a carico dell’agente di calciatori sig. P.n C. per violazione dell’art. 1 C.G.S.  per esser acceduto nei luoghi di svolgimento del calciomercato 2007/08 (27-31 agosto 2007 - Hotel Quark di Milano), nonostante la sospensione della licenza di agente di calciatori

Massima: L’atto di deferimento non rappresenta in pari tempo l’atto di chiusura delle indagini, posto che il primo postula - ma non coincide con - la conclusione dell’attività inquirente, si rileva che anche la disposizione in esame non commina un’espressa sanzione all’omessa comunicazione delle conclusioni delle indagini, ferma la preclusione temporale di cui al successivo comma 11 del medesimo articolo. Resta però il fatto, assorbente, che nessuna prova è stata data in relazione al compimento di attività di indagine dopo il termine ultimo dell’inizio della stagione successiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 29 Settembre 2009 n. 2  - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 185 del 10.6.2009

Impugnazione - istanza: (363) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di improcedibilità del deferimento nei confronti della soc. ASD Tenax Sport Club, dei dirigenti C. C., R. Z., A. S. e dei calciatori M. L. C. e M. P., emessa a seguito di proprio deferimento

Massima: Ai sensi dell’art. 32, comma 11, CGS (applicabile alla fattispecie in esame nella formulazione antecedente alla modifica del 28 maggio 2009) le indagini relative ad atti denunciati nel corso della Stagione Sportiva devono concludersi prima dell’inizio di quella successiva, salvo proroghe della Corte di Giustizia Federale. Nel caso di specie i fatti da cui ha avuto origine il procedimento disciplinare sono stati denunciati in data 20 marzo 2008 ma la Procura ha avviato le indagini conferendo formale incarico ai propri collaboratori in data 13 maggio 2008 e dunque nella Stagione Sportiva 2007/2008 ed in epoca successiva al 15 aprile 2008, data che la Corte di Giustizia Federale (C.U. N°.1 Stagione Sportiva 2008/09) ha fissato come spartiacque per consentire la prosecuzione delle indagini attivate senza bisogno di ulteriore formale provvedimento autorizzativi. Ne consegue che le indagini espletate dalla Procura Federale si sono svolte e completate correttamente in piena adesione alle disposizioni vigenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 n. 3,4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 n. 3,4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell’11.2.2009 Impugnazione – istanza Ricorso del sig. T. P. avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 del regolamento settore giovanile e scolastico ricorso della sig.ra F. A.M.avverso le sanzioni:inibizione per mesi 6 alla reclamante; ammenda di € 1.000,00 all’A.P. D. Olimpia, inflitte a di seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente inflitte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 del regolamento settore giovanile e scolastico.

Massima: Le indagini denunciate devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva seguente, ma è altresì da rilevare che nella fattispecie era stata richiesta ed ottenuta una proroga al riguardo da parte della Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale per tutte le indagini realizzate successivamente al 15.4.2008, fra le quali rientra appunto anche quella in esame.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 12.2.2009Impugnazione – istanza Ricorso del Treviso F.C. 1993 s.r.l. avverso le sanzioni:inibizione per mesi 6 al sig. S. E., amministratore unico e legale rappresentante del Treviso F.C. 1993 s.r.l., all’epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante del Treviso F.C. 1993 s.r.l.;ammenda di € 20.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Presidente Federale – nota n. 11.1106/245pf/07-08/ga del 29.12.2008 –

Massima: Per i deferimenti del Presidente Federale non è applicabile per analogia l’art. 27, comma

8, ora 32, comma 11, C.G.S. previsti per i deferimenti del procuratore federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN  del 04 Agosto 2009  n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 69 del 25.6.2009 Impugnazione - istanza: (2) – Appello della società USD GU Taccola avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 6 al sig. Giuliano Pierini (presidente), dell’inibizione per mesi 7 al sig. F. L. (dirigente), della squalifica per mesi 6 al sig. A. C. (calciatore) e dell’ammenda di € 3.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Ai sensi dell’art. 32 comma 6 CGS la omessa comunicazione della chiusura delle indagini di fatto non costituisce una violazione dei diritti della difesa giacchè con il deferimento vengono messi a disposizione delle parti interessate tutti gli atti, con la possibilità di esercitare compiutamente ogni attività difensiva. Peraltro nell’atto di deferimento si rinviene sempre traccia della chiusura delle indagini. Nelle Carte Federali, inoltre, l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini non è sanzionata, né appare idonea a produrre la nullità del procedimento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 109/CDN  del 26 Giugno 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (312) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. R. (calciatore attualmente tesserato per la soc. SS Calcio Napoli SpA), M. C. (calciatore già tesserato per la soc. US Città di Palermo SpA e dal 13.1.2009 trasferito in prestito alla soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), R. F. (all’epoca dei fatti direttore sportivo e legale rappresentante della soc. US Città Di Palermo SpA ed attualmente tesserato con Soc. Torino Calcio), P. M. (all’epoca dei fatti, direttore generale e legale rappresentante della soc. SS Calcio Napoli SpA) G. S. (all’epoca dei fatti, direttore sportivo e legale rappresentante della soc. AC Chievo Verona Srl) e delle società SS Calcio Napoli SpA, US Città di Palermo SpA e AC Chievo Verona Srl (nota n. 7671/217pf08-09/sp/blp del 25.5.2009). Massima: La comunicazione della conclusione delle indagini, per costante giurisprudenza è implicitamente da ricondurre alla notifica dell’atto di deferimento. Nel caso di specie, nessuna violazione è stata posta in essere dal momento che la delega del Procuratore Federale allo svolgimento delle indagini è del 25 settembre 2008 e il deferimento è datato 25 maggio 2009, in perfetta aderenza ai dettami di cui all’art.32, comma 11, del CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 105/CDN  del 22 Giugno 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (127) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S. T. (Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. AC Parma SpA in Amministrazione Straordinaria) e L. B. (Amministratore Delegato della Soc. AC Parma SpA in Amministrazione Straordinaria) (nota n. 7424/686pf07- 08/SP/blp del 15.5.2009).

Massima: L’art. 32, comma 6 non indica un termine per la comunicazione ivi prevista, che può avvenire anche contestualmente al deferimento, né tantomeno sanziona con la nullità assoluta l’eventuale omissione o ritardo. Inoltre l’atto di deferimento non può essere ritenuto attività di indagine per gli effetti di cui all’art. 32, comma 11 C.G.S .

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 8 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. V. G. avverso la sanzione della squalifica di 5 mesi a far tempo dall’1.9.2009 e fino al 31.1.2010 per violazione degli artt. 1, comma 1, 8, comma 1, oggi 10, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale n. 4313/612pf06- 07/am/ma del 4.2.2009

Massima: Circa la mancata comunicazione della conclusione delle indagini, l’art. 32, comma 6, che sancisce l’obbligo di tale comunicazione, non prevede alcuna sanzione nel caso di inosservanza della stessa norma; orbene, quest’ultima mira solo a garantire la pienezza del contraddittorio, che nel caso in esame, come ha riconosciuto la Commissione, vi è stato, essendo il deferito intervenuto nel procedimento svolgendo tutte le difese possibili. Pertanto la censura in esame è inconferente, non sussistendo alcuna illegittimità del procedimento, anche nel caso che vi sia la lamentata mancanza di comunicazione.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009  n.4/5/6/7/8/9 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 8 Giugno 2009. n. 4/5/6/7/8/9  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 81/CDN del 27.4.2009 Impugnazione - istanza: Ricorso del Kaos Futsal A.S.D. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 10 in classifica e dell’ammenda di € 7.500,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio presidente ed ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac del 10 aprile 2009.5) Ricorso del sig. B.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4, inflittagli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac del 10 aprile 2009. 6) Ricorso del sig. G. L. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3, inflittagli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac del 10 aprile 2009. 7) Ricorso del sig. G. G. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 1, inflittagli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac del 10 aprile 2009. 8) Ricorso del sig. R. L. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 1, inflittagli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac del 10 aprile 2009. 9) Ricorso del sig. calciatore P. C.L. avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, inflittagli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7, comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac del 10 aprile 2009

Massima: All’art. 32, comma 6 C.G.S., sommariamente mutuata dall’art. 415 bis c.p.p., non può riconoscersi valenza puramente formale perché, se così fosse, il legislatore federale ne avrebbe sanzionato l’inosservanza, bensì caratura sostanziale mirante a garantire all’incolpato l’esercizio del proprio diritto alla difesa. Ne consegue che qualora questi, come accaduto nel caso in esame, abbia potuto avvalersi in maniera incondizionata di tale diritto, nessun pregiudizio può essere indotto alla regolarità del contraddittorio.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 16 Gennaio 2009  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso del Cagliari Calcio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 inflitta alla reclamante ed al suo presidente, sig. M. C. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S

Massima: Anche se l’obbligo di comunicare la chiusura delle indagini all’interessato, di cui all’art. 32, comma 6, si possa ritenere assorbito e soddisfatto mediante la trasmissione del deferimento, non è dato capire quando e come si siano svolte le attività di indagine. A tale riguardo, si evidenzia come non sussista la necessaria garanzia anche in ordine alla attendibilità delle immagini presenti in atti e, in particolare, dalle stesse non si comprende quale sia stato il volume di voce con il quale il presidente della società ha pronunciato la frase oggetto di deferimento.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 84 del 5.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso la declaratoria di improcedibilità del proprio deferimento disposto nei confronti del sig. B.R. per violazione degli artt. 5, comma 1 C.G.S. e 35 Regolamento Settore Tecnico

Massima: La disposizione di cui all’art. 32.11 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che “l’indagine relativa a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva deve concludersi prima della Stagione Sportiva successiva salvo proroghe eccezionali”, ma tale prescrizione non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità, per l’ipotesi che le indagini medesime non vengano concluse entro il detto termine, ovvero vengano (illegittimamente) proseguite oltre lo stesso.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN  del 27 Maggio 2009  n. 2 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 161 del 16.4.2009).

Impugnazione - istanza:(275) – Appello della Procura Federale avverso la dichiarazione di improcedibilità del deferimento a carico della soc. ASA Osimana e dei sigg.ri G. B., G. G., A. C., L. P., M. C. e L.B., emessa a seguito di proprio deferimento

Massima: Ai sensi dell’art. 32 comma 11 CGS è improcedibile il deferimento relativo alla partecipazione del calciatore in posizione irregolare di tesseramento quando le indagini si sono concluse nella stagione sportiva successiva a quella in cui il calciatore ha partecipato alla gara senza che sia stata richiesta la proroga delle indagini.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN  del 27 Maggio 2009  n. 1 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 157 dell’8.4.2009

Impugnazione - istanza:(263) – Appello della Procura Federale avverso la dichiarazione di improcedibilità del deferimento a carico della soc. US Vigor Senigallia ASD e dei sigg.ri L. B. e A. M., emessa a seguito di proprio deferimento

Massima: Ai sensi dell’art. 32 comma 11 CGS è improcedibile il deferimento relativo alla partecipazione del calciatore in posizione irregolare di tesseramento quando le indagini si sono concluse nella stagione sportiva successiva a quella in cui il calciatore ha partecipato alla gara senza che sia stata richiesta la proroga delle indagini.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 84/CGF del 19 Dicembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 6 Aprile 2009. n. 1  www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei signori: D.A. A., agente di calciatori, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento agenti di calciatori; P. C., agente di calciatori, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento agenti di calciatori;  R. C. (detto M.), agente di calciatori per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del regolamento agenti di calciatori.

Massima: L’art. 32 comma 11 CGS prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva debbono chiudersi, salvo proroghe eccezionali concesse dalla Sezione Consultiva di Codesta Corte, prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva. Nelle disposizioni del previgente C.G.S, la chiusura delle indagini e l’atto di deferimento trovavano un loro naturale iato nella circostanza che le relative attività erano demandate a due uffici separati, l’Ufficio Indagini e la Procura Federale, dove il primo svolgeva attività propedeutica per il secondo ed era facilmente individuabile la conclusione della prima attività rispetto alla seconda. Più complessa appare l’attività dell’interprete nella vigenza dell’attuale C.G.S., atteso che l’attività inquirente e requirente sono confluite nell’unico Ufficio e l’Ordinamento non ha individuato alcun criterio di separatezza tra le due funzioni limitandosi a porre solo un termine temporale all’attività inquirente (deve terminare, salvo proroghe autorizzate, prima dell’inizio della stagione successiva). Ritiene la Corte di interpretare che il disposto dell’art. 32 n. 11 C.G.S. sia un termine nell’ambito del generale principio del favor rei e del suo imprescindibile diritto alla difesa, affinché l’incolpato possa individuare un momento finale delle indagini che lo riguardano e la preclusione vada a colpire ogni attività inquirente espletata dopo la consumazione del detto termine. Senonché, l’art. 32 comma 11 C.G.S. pone una “raccomandazione” priva di efficacia in quanto mancante delle relativa sanzione. Quand’anche, virtualmente, si volesse rinvenire nell’ordinamento generale una conseguenza dovremmo fare riferimento analogico alle disposizioni processuali penalistiche, che, nell’ipotesi in discussione, pone l’inutilizzabilità come sanzione. Nella fattispecie, mentre è certo che l’atto di deferimento sia intervenuto in un momento postumo al termine di cui all’art. 32 comma 11 C.G.S. non vi è nessun elemento che possa portare a ritenere che ulteriori indagini siano state compiute successivamente alla scadenza del termine. Conclusivamente, non risultando da alcun elemento probatorio che possa essere stato violato il termine di cui all’art. 32 comma 11 C.G.S., non può affermarsi la conseguente eccepita nullità.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN  del 12 febbraio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (121) – Deferimento del Presidente della FIGC a carico di : E. S. (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. Treviso FBC 1993 Srl, attualmente Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FBC 1993 Srl) e della società Treviso FBC 1993 Srl (nota n. 11.1106/245pf/07-08/GA del 29.12.2008)

Massima: La preliminare eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa non merita accoglimento giacchè con essa si denuncia il mancato rispetto del termine di cui all’art. 27 comma 8 del CGS vigente all’epoca dei fatti (trasfuso nell’art. 32 comma 11 dell’attuale Codice). Tale norma però disciplina i procedimenti che sfociano in atti di deferimento emessi dalla Procura federale ma non quelli inerenti i deferimenti del Presidente Federale, per i quali non esiste norma similare e in relazione ai quali il citato art. 27 del CGS (ora art. 32) non può essere applicato per mera analogia.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 11 febbraio 2009  n. 2  - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (80) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. T. (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Bassano Romano), A. M. F.  (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. AP Olimpia), L. T.ni (calciatore attualmente tesserato ASD Monterosi), M. F. (attualmente tesserato ASD Bracciano 1910) e della società ASD Flaminia Civita Castellanae AP Olimpia (nota n. 2055/1162pf07-08/GR/blp del 28.10.2008)

Massima: Per quanto attiene alla norma di cui all’art. 32 comma 6 CGS, essa non prevede alcun termine temporale per tale incombenza che quindi può essere contenuta anche nel deferimento. Comunque l’art. 32 comma 6 non prevede alcuna sanzione, tanto meno di nullità, per la sua inosservanza che va valutata alla stregua di una mera irregolarità anche perché non pregiudica in alcun modo i diritti dei deferiti. Assolutamente improprio è qualsiasi riferimento all’art. 415 bis del codice di procedura penale che non ha alcuna attinenza con l’ordinamento sportivo, assolutamente autonomo e regolato dalle proprie norme interne.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 57/CDN  del 02 febbraio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(77) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. V. (Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Empoli FC SpA), A. I. (all’epoca dei fatti, dirigente responsabile degli osservatori del Settore Giovanile della Soc. Empoli FBC SpA, M.I.C. (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Empoli FBC SpA, attualmente tesserato per la Soc. Cuoiopelli Cappiano R. Srl) e della società Empoli  FC SpA (nota n. 2023/679pf07-08/SP/blp del 27.10.2008)

Massima: Per quanto riguarda la comunicazione di cui all’art. 32 comma 6 CGS, la norma non prevede alcun termine temporale per tale incombenza che quindi può essere contenuta anche nel deferimento. Comunque l’art. 32 comma 6 non prevede alcuna sanzione, tanto meno di nullità, per la sua inosservanza che va valutata alla stregua di una mera irregolarità anche perché non pregiudica in alcun modo i diritti dei deferiti. Assolutamente improprio è qualsiasi riferimento all’art. 415 bis del codice di procedura penale che non ha alcuna attinenza con l’ordinamento sportivo. Per quanto attiene il rispetto dell’art. 32 comma 11 CGS, risulta dagli atti che le indagini sono iniziate e terminate nel corso della stagione 2006/2007 . Infatti l’atto di deferimento non può essere considerato atto di indagine e nessuna rilevanza ha la numerazione riportata su di esso ai soli fini di catalogazione.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 56/CGF Riunione del  30 ottobre 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 91/CGF Riunione del  9 gennaio 2009  n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso sig. C. V. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 inflittagli

a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima:  L’atto di deferimento è una formalità per la quale il C.G.S. non prevede alcun termine e tanto meno perentorio. L’art. 32, comma. 6, C.G.S., contiene, all’evidenza, un precetto senza previsione degli effetti nell’ipotesi di mancata ottemperanza, contrariamente a quanto statuito per il disposto di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S. Nel caso di specie l’indagine federale si è conclusa il 3 aprile 2008, data in cui il sostituto Procuratore Federale ha trasmesso la sua relazione al Capo dell’Ufficio il quale ha predisposto e comunicato, in data 16 luglio 2008, l’atto di deferimento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5-6 agosto 2005 n. 1-2-3-4-5– 6- 7- 8- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005

Impugnazione - istanza: Reclamo del sig. D.C.F. avverso la sanzione della inibizione per anni cinque (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.), con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale .Reclamo del sig. D.C.M., avverso la sanzione della inibizione per anni tre e mesi uno, (art. 6 commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del sig. P.E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del sig. C.S., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del Genoa Cricket And F.C., avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g), C.G.S.) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, commi 1 e 6, e art. 13, lett. f), C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del calciatore L.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6, art.14, comma 1 , lett. g) e comma 5 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del calciatore B.M., avverso la sanzione della squalifica per mesi cinque (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’atto (in questo caso la notifica dell’avviso a comparire davanti alla Commissione Disciplinare) che ha raggiunto il proprio scopo non può ritenersi invalido anche se posto in violazione di norme procedimentali. E’ il caso in cui il deferito ha comunque potuto organizzare la sua difesa tecnica, senza che si verificasse alcuna violazione al diritto di difesa, inviando un’articolata memoria difensiva, che, tra l’altro non faceva alcun riferimento ad irregolarità della notifica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 7 ottobre 2002 n. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 /15 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Comunale Gonars avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli dell’A.P. Morsano Al Tagliamento e del sig. T.A. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 2, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della Pro Gorizia Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 14.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. M.R. avverso la sanzione della inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.L. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della S.S. Sangiorgina avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello dell’U.S. Palazzolo avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del calciatore P.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli della Pol. Varmo e del sig. C.L. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 6, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del dr. P.M. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa. Appello del dr. F.T. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa.. Appello della sig.ra O.F. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa.

Massima: Il V comma dell’art. 28 pone l’obbligo alla Procura di comunicare agli “interessati” la conclusione delle indagini. Ove, come nel caso, questa abbia coinvolto più persone anche non fra di loro sempre avvinte a titolo di concorso, la unicità del procedimento è giustificata da ragioni di economia processuale alle quali possono aggiungersi ricorrenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva che giustifica il provvedimento e lo fanno esulare dalla ratio della legge 675/96 (diritti alla riservatezza).

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