Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0019/CFA del 31 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio, di cui Com. Uff. n. 451 del 22.07.2022

Impugnazione – istanza: Sig. B.F. -S.S. Atletico Lazio A.S.D.-Procura Federale

Massima: Infondata è l’eccezione di lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per non aver il deferito avuto accesso agli atti a seguito di espressa richiesta. Sulla lesione specifica del diritto di difesa, il reclamante adduce (e produce a prova: cfr. all. 1, 2 e 3 al reclamo) quale evidenza della violazione lamentata il fatto di aver inviato una PEC alla Procura Federale il giorno 24/05/2022 con istanza di accesso agli atti per ottenere “i fascicoli di indagine non appena disponibili”, con riguardo “al procedimento disciplinare a suo carico [del …] emarginato in oggetto” (cfr. PEC delle ore 20:51 cit.). Poche ore dopo (PEC del 25/05/2022) la Procura federale notificava il provvedimento di deferimento al … (ore 11:34:35), alla Società (ore 11:37:25) e al sig. Volpi (ore 11:35:11), come emerge dalle ricevute di avvenuta consegna alla medesima PEC atleticolazio@pec.it, versate in atti, per tutti i deferiti. Conclude, quindi, il reclamante che la mancata ostensione avrebbe perpetrato “una gravissima menomazione del diritto alla difesa” da rendere “la decisione inutiliter data” così come “nulli ed improduttivi di effetti” tutti gli “atti procedimentali e funzionalmente collegati al giudizio disciplinare”, atteso che il sig. Beqja avrebbe “perso la chance di ottenere un significativo sconto sulle sanzioni”, data la “conclamata tenuità delle condotte”. Neppure tale assunto può essere condiviso. Il difensore del presidente, l.r.p.t. e tesserato, sig. …. con la PEC del 24/05/2022 ha invero formulato una richiesta di accesso specifica “al procedimento disciplinare a suo carico [del …] emarginato in oggetto”. Si trascrive l’«oggetto» emarginato della PEC, ove è testualmente indicato: “Nomina e procura speciale sig. … (SS Atletico Lazio ASD) – procedimento prot. n. 592/pfi/2022 - altri procedimenti disciplinari pendenti - piena collaborazione nelle indagini” (cfr. oggetto PEC del 24/05 cit.). Dunque egli si riferisce ad altro procedimento ben determinato. Quanto all’inciso “altri procedimenti disciplinari pendenti” contenuto nell’oggetto della PEC cit., si osserva che - contrariamente alla interpretazione che vorrebbe attribuirvi il reclamante (i.e. “compreso quindi anche il procedimento n. 373/pfi/22”, v. pag. 2/3 reclamo) - la richiesta di accesso si manifesta del tutto generica (e finanche esplorativa), apparendo invero tesa ad aggravare la Procura Federale di un impegno sproporzionato di risorse di fronte a qualsivoglia richiesta, per assurdo, anche manifestamente infondata o soltanto emulativa o strumentale. Per inciso si osserva che mentre la richiesta del 24/05/2022 è totalmente generica, nel reclamo proposto il numero del procedimento è ben conosciuto e specificato. Dalle considerazioni che precedono ne consegue che il sig. … è responsabile per la negligente gestione della casella di posta elettronica certificata della Società SS Atletico Lazio ASD, dal medesimo presieduta e rappresentata, di talché non può dolersi di alcuna violazione del contraddittorio per causa a se stesso imputabile, essendo state le comunicazioni regolarmente recapitate con ricevute di avvenuta consegna; neppure può dolersi di alcuna violazione del proprio diritto di difesa, che avrebbe ben potuto esercitare (come ha fatto il sig. V.), sia singolarmente da ciascuna delle tre convocazioni, che dal ricevimento nella medesima casella di Posta elettronica certificata della comunicazione di conclusioni delle indagini del 12/04/2022.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 049 CFA del 10 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al C.U. n. 114/2020 in data 2.10.2020;

Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sig. G.D.

Massima: Infondata è l’eccezione di nullità dell’avviso di conclusioni indagini perché era stato attribuito allo stesso il termine di 3 giorni, anziché di 5 giorni, come previsto dall’art. 123, comma 2, CGS, per chiedere ed estrarre copia dei documenti…La concessione di un termine inferiore a quello previsto al fine di estrazione di copia degli atti non appare di per sé idoneo a ledere il diritto di difesa del reclamato. Si tratta, in sostanza, di un termine a tutela della parte che, intanto può presentare un rilievo ai fini della validità dell’atto, qualora la parte alleghi e provi di essere stata lesa in una delle sue prerogative funzionalmente legate al rispetto del termine. Nel caso di specie parte reclamata si è limitata a fare generico riferimento alla lesione del diritto di difesa, ma non ha descritto o indicato se da tale violazione sia effettivamente derivata una lesione delle sue prerogative (impossibilità di chiedere copia di un documento o di estrarne copia). Nel caso di specie, tra l’altro, il reclamante ha avuto accesso ai documenti richiesti e presentato approfondita memoria. Ne discende che l’eccezione non può trovare accoglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 04/TFN-SD del 13 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO

VANGONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio), Società SSD ARL POTENZA CALCIO - (nota n. 13145/780 pf16- 17 GP/AA/mg del 26.5.2017).

Massima: E’ improcedibile il deferimento per non aver la procura inviato gli atti sottesi alla conclusione delle indagini nonostante la richiesta fosse stata formalizzata via Pec all’indirizzo dell’Ufficio inquirente. Ed invero, nel procedimento in esame non è stato garantito il pieno contraddittorio l’esercizio del diritto di difesa. Il vulnus, tuttavia, attiene non già al contenuto essenziale dell’atto di deferimento (ovvero afferente i requisiti strutturali e/o di esistenza, in grado di revocarne in dubbio la validità e/o il perfezionamento) bensì alle formalità del procedimento le cui carenze lo rendono allo stato non procedibile, a cagione di un evidente violazione del principio ordinamentale inderogabile del contraddittorio con conseguente remissione degli atti alla Procura federale.

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