Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN - SD del 27 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1991/766pf20-21/GC/ac del 29 settembre 2021 nei confronti del Sig. M.C. - Reg. Prot. 34/TFN-SD

Massima:… il Codice di giustizia sportiva riserva al Procuratore Federale l’esercizio dell’azione disciplinare mediante l’atto di deferimento, ove all’esito delle indagini esperite questi non si determini a richiederne l’archiviazione. Il Codice non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità o nullità, per il caso in cui il deferimento non sia stato disposto, per qualunque ragione, nei confronti di tutti i soggetti ipoteticamente concorrenti nella medesima violazione, tantomeno un potere del Tribunale di sindacare o integrare le scelte della Procura. L’assenza ipotetica nel procedimento di taluno dei concorrenti in una violazione prevista dal Codice non può neppure essere ricondotta alla violazione dei principi del processo sportivo di cui all’art. 44 C.G.S., non incidendo detta assenza nè sul diritto di difesa rispetto alla violazione contestata, nè sul contraddittorio tra accusa e difesa o su altro principio tra quelli specificamente richiamati. Per ciò solo, dunque, l’eccezione proposta risulta palesemente infondata. Con riguardo al caso di specie, va poi aggiunto che quella contestata è una violazione propria del tecnico, consistente nell’aver svolto attività tecnica in favore di società diversa da quella per la quale è tesserato, in violazione dell’art. 40 del relativo Regolamento. Detta condotta non prevede necessariamente il concorso di altri soggetti, atteso che è ben possibile che la società beneficiaria dell’attività del tecnico già tesserato non abbia diretta conoscenza della relativa situazione. Da ciò deriva l’irrilevanza, ai fini della valutazione della posizione del deferito, dell’assenza di altri soggetti nel presente procedimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN - SD del 27 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1991/766pf20-21/GC/ac del 29 settembre 2021 nei confronti del Sig. M.C. - Reg. Prot. 34/TFN-SD

Massima:…. il Codice di giustizia sportiva riserva al Procuratore Federale l’esercizio dell’azione disciplinare mediante l’atto di deferimento, ove all’esito delle indagini esperite questi non si determini a richiederne l’archiviazione. Il Codice non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità o nullità, per il caso in cui il deferimento non sia stato disposto, per qualunque ragione, nei confronti di tutti i soggetti ipoteticamente concorrenti nella medesima violazione, tantomeno un potere del Tribunale di sindacare o integrare le scelte della Procura. L’assenza ipotetica nel procedimento di taluno dei concorrenti in una violazione prevista dal Codice non può neppure essere ricondotta alla violazione dei principi del processo sportivo di cui all’art. 44 C.G.S., non incidendo detta assenza nè sul diritto di difesa rispetto alla violazione contestata, nè sul contraddittorio tra accusa e difesa o su altro principio tra quelli specificamente richiamati….Con riguardo al caso di specie, va poi aggiunto che quella contestata è una violazione propria del tecnico, consistente nell’aver svolto attività tecnica in favore di società diversa da quella per la quale è tesserato, in violazione dell’art. 40 del relativo Regolamento. Detta condotta non prevede necessariamente il concorso di altri soggetti, atteso che è ben possibile che la società beneficiaria dell’attività del tecnico già tesserato non abbia diretta conoscenza della relativa situazione. Da ciò deriva l’irrilevanza, ai fini della valutazione della posizione del deferito, dell’assenza di altri soggetti nel presente procedimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 142/TFN - SD del 5 Maggio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 9953 /162 pf20-21/GC/gb del 16 marzo 2021 nei confronti dei sig.ri D.S.M., C.R., P.G. e della società Trapani Calcio Srl - Reg. Prot. 116/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile il deferimento nei confronti della società dichiarata fallita,  soggetto ormai privo di capacità sostanziale e processuale, richiamando, al riguardo, anche quanto deciso dalla Corte Federale d’appello in fattispecie analoga (Sez. un., dispositivo n.093 CFA del 19 aprile 2021).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N.  0031/CFA del 12 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata solo dispositivo – sul C.U. n. 114 del 31 Ottobre 2019

Impugnazione Istanza: (SIG. S.B./PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Circa la invalidità del deferimento per mancata contestazione e rinvio a giudizio del litisconsorte necessario Associazione Italiana Allenatori per responsabilità oggettiva La censura secondo la quale l’Associazione Italiana Allenatori di calcio (AIAC) sia un litisconsorte necessario nel procedimento de quo, ai sensi dell’art. 5 vecchio CGS, è infondata. La norma, di stretta interpretazione avendo natura sanzionatoria, ed individuando un profilo di responsabilità oggettiva, si rivolge, come correttamente evidenziato nella motivazione della decisione impugnata, alle sole società sportive affiliate alla Federazione. Conseguentemente va escluso che un’associazione di categoria, l’AIAC, sia assimilabile alle “società” come richiesto dal citato articolo 5. Infatti, l’A.I.A.C. ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto “è componente tecnica riconosciuta dalla F.I.G.C. per le funzioni e gli obiettivi previsti dallo Statuto Federale e dalle Normative Federali”. Tale qualificazione ne esclude la natura di società nei termini di cui sopra.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 49/FTN del 28 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P.M. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 7851/661 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P.M. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 7869/662 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).

Massima: E’ improcedibile il deferimento per revoca dell’affiliazione alla società …. per quanto concerne la AS Pro Piacenza 1919 Srl, occorre puntualizzare che alla società è stata revocata l’affiliazione presso la F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale del 18.2.2019, n. 60/A. La società, essendo venuto meno il propedeutico requisito dell’affiliazione, risulta attualmente avulsa dall’ambito federale e, conseguentemente, dalla giurisdizione di Codesto Tribunale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.L. .all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona        Srl), C.P. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), C. G. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), C.M. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), C.A. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), SOCIETÀACCHIEVOVERONASRL-(notan.1444/670pf17-18GP/GC/blpdel3.8.2018).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), M.S.(all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA SPA - (nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.L. (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona        Srl), C.P. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), C. G. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), C. M.(all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), C.A. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), SOCIETÀACCHIEVOVERONASRL-(notan.1444/670pf17-18GP/GC/blpdel3.8.2018).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), M.S. (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA SPA - (nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018).

Massima: A seguito della decisione della CFA, che ritendendo sussistente nel caso in esame il litisconsorzio necessario con l’altra compagine società  ha annullato la precedente sanzione di punti 15 di penalizzazione comminata alla società e rinviato di nuovo al TFN il quale questa volta deve però dare atto dell’avvenuta revoca dell’affiliazione della AC Cesena Spa, in accoglimento di quanto richiesto dalla Procura Federale, dichiara non doversi procedere nei confronti della stessa.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   BEVILACQUA   MARCO (all’epoca dei fatti tesserato quale Segretario Generale della Società Lupa Castelli Romani Srl  ora SS Racing Club Roma Srl), LUCHETTI ALESSANDRO (Tesserato quale Segretario della Società  ASD Virtus Nettuno), MASTRONE ANTONIO (Calciatore tesserato per la Società Lupa Castelli  Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) nella ss 2015-2016 e per la Società ASD Virtus  Nettuno nella SS 2016-2017), MAURO ALESSANDRO (Presidente e legale rappresentante della  Società ASD Virtus Nettuno), RAMOLI RANIERO (all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente addetto alla segreteria della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl),  ROSATO PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Lupa  Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl), SOCIETÀ ASD VIRTUS NETTUNO E SS RACING  CLUB ROMA SRL (già Lupa Castelli Romani Srl) - (nota n. 2710/1023 pf16-17 GP/GT/ag del  9.10.2017).

Massima: Quando la società non esiste più in ambito Federale, non è possibile procedere nei suoi riguardi, per cui viene dichiarato il non doversi procedere.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 13684/870 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 13649/869 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017).

Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti della società fallita.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRACUZZI NATALE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ACR Messina Calcio Srl), Società ACR MESSINA CALCIO S.R.L. – (nota n. 8134/208 pf16-17 AS/GT/ac del 02.02.2017)

Massima: Il TFN dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale al fine della corretta individuazione del legale rappresentante con conseguente associazione della difesa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: U.V. (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società SSD arl Potenza Calcio), Società SSD arl POTENZA CALCIO - (nota n. 6221/5 pf16-17 GM/GP/ma del 07.12.2016).

Massima: L’aver deferito il soggetto in qualità di legale rapp.te, che non rivestiva tale carica comporta il proscioglimento a carico del deferito e  la nullità inefficace del deferimento nei confronti della società. In adesione all’orientamento giurisprudenziale sussiste il difetto di legittimazione passiva del deferito da cui, l’ulteriore e pedissequa illegittimità derivata del deferimento disposto nei confronti della Società sportiva, essendo stato lo stesso spiccato nei confronti di una persona fisica diversa da quella del legale rappresentante e perciò inidoneo a trasferirein carenza di immedesimazione organica - gli effetti della responsabilità in via diretta al sodalizio.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 067-069/CFA del 14 – 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S.D. VIPO TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE A FATTI IMPUTATI AL CALC. S.S. PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1, 30 COMMA 1 E 92 COMMA 1 N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 37 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO L.N.D. – PROC. 952 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – NOTA DEL 25.9.2015

Massima: La Corte annulla la decisione della CSAT con la quale la società a titolo di responsabilità oggettiva era stata sanzionata per il comportamento del calciatore atteso che nel momento in cui questi ha commesso il fatto, il calciatore era tesserato a titolo temporaneo per altra società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 12 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.P.(non tesserato), D.S. (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Res Roma a rl già ASD Res Roma), Società SSD RES ROMA a rl già ASD Res Roma - (nota n. 5588/820 pf14-15 MS/vdb del 3.12.2015).

Massima: Occorre evidenziare che agli atti del procedimento non sono state versate prove atte ad attribuire al deferito – omissis - (non tesserato) il controllo – diretto o indiretto - della Società ASD Res Roma, non apparendo sufficiente essere il coniuge del Presidente per concretizzare tale previsione. Analogo discorso vale per le altre previsioni normative, lì dove l’art. 1bis, comma 5, CGS prescrive che sono tenuti all’osservanza delle norme del CGS anche coloro che svolgono “qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale”: non una prova e non un indizio sono stati prodotti per poter riferire le richiamate attività al – omissis -, risultando davvero arduo sostenere il contrario per il solo fatto che il – omissis- indossasse, nella circostanza, l’abbigliamento sportivo della Res Roma: diversamente opinando, infatti, tutti i tifosi che indossano un capo di abbigliamento riferibile alla squadra del loro cuore, sarebbero destinatari della richiamata norma CGS. Consegue che il deferimento non può essere accolto, considerato che il – omissis - non è destinatario delle norme del CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.045/TFN del 17 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 5323/358 pf15-16 SP/gb del 26.11.2015).

Massima: E’ inammissibile il deferimento nei soli confronti della società in assenza di qualsivoglia evocazione in giudizio del suo legale rappresentante per le condotte da questo poste in essere in materia di iscrizione ai campionati, giacché una decisione sulla responsabilità diretta della società appare necessariamente subordinata all’accertamento di una responsabilità imputabile al legale rapp.te.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.007/TFN del 30 Settembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B.(all’epoca dei fatti Presidente della Società Forcoli 1921 Valdera ASD), Società FORCOLI 1921 VALDERA ASD (nota n. 271/639 pf13-14/AM/ma del 14.7.2014).

Massima: Non può essere sanzionato il soggetto se durante il periodo in cui ha rivestito la carica di Presidente, non è mai intervenuto alcun accordo economico (su apposito modulo, come previsto dalla disciplina domestica di settore) suscettibile di rituale deposito presso gli uffici competenti istituiti presso la Lega Nazionale Dilettanti. Ne discende che le violazioni disciplinari de quibus non possono in alcun modo essere ascrittegli, né, per esso, in virtù del principio di immedesimazione organica, alla Società sportiva

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.74/CDN  del 30 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.G.  (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR (nota n. 5585/114 pf13-14 GT/dl del 3.4.2014).

Massima: Il deferimento non può comunque essere accolto in quanto lo stesso è stato rivolto nei confronti di colui che, erroneamente è stato ritenuto essere all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società deferita. Come risulta dal verbale di assemblea ordinaria dei soci della società tenutasi in data 9 luglio 2013, sino a quel momento la carica di presidente e legale rappresentante della stessa Società era ricoperta da altro soggetto. Solamente nel corso della predetta assemblea, durante la quale venivano accettate le dimissioni di questi dalla carica sino ad allora dallo stesso ricoperta, veniva nominato quale nuovo presidente e legale rappresentante l’attuale deferito. In considerazione di quanto sopra, avuto riguardo della circostanza per cui tra il 5 giugno 2013, data in cui è stata ricevuta dalla Società deferita la raccomandata con cui veniva comunicata la decisione della Commissione Accordi Economici, ed il 5 luglio 2013, termine entro il quale, secondo la normativa federale, si sarebbe dovuto adempiere a quanto disposto dalla Commissione stessa, e data in cui si è pertanto consumato l’illecito disciplinare oggi contestato, il deferimento avrebbe dovuto essere elevato nei confronti del primo e non nei confronti del secondo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. A.M. NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE/LEGALE RAPP.TE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAGINA 5 DEL C.U. N. 23 DEL 2.4.2012 E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 8727/1054PF 12-13/AM/FDA DEL 26.6.2013

Massima: E’ improcedibile il deferimento a carico del legale rapp.te della società in quanto alla data di commissione del fatto non rivestiva tale carica  come accertato da una precedente decisione della CDN che per fatti commessi in quel periodo ha sanzionato altro soggetto in qualità di legale rapp.te

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(497) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.M.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Acqui Calcio 1911) E  DELLA SOCIETA’ ASD ACQUI CALCIO 1911 (nota n. 8727/1054 pf12-13 AM/fda del  26.6.2013).

Massima: E’ inammissibile il deferimento anche nei confronti della società perché proposto nei confronti di colui che all’epoca non era più il legale rapp.te. 

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 012/C Riunione del 21 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006

Impugnazione - istanza: 7. APPELLO DEL CALCIATORE N.N.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1 E 2 C.G.S.

Massima: Nessuna incongruenza si coglie nel fatto che la stessa incapacità del minore rispetto al tesseramento - che deve essere firmato anche dai genitori esercenti la patria potestà – non si ravvisi in tema di responsabilità disciplinare. Al tesseramento conseguono effetti sul piano del diritto civile onde l’incapacità di agire del minore rende necessario l’intervento dei genitori, mentre il codice di giustizia sportiva non pone analogo limite in tema d’imputabilità.

 

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