F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 047/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 034/CSA del 19 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE SCOGNAMIGLIO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CESENA DEL 30.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE SCOGNAMIGLIO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CESENA DEL 30.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

Con tempestivo preavviso e richiesta d’atti e successivo altrettanto rituale reclamo, il Sig. Scogliamiglio Gennaro, tesserato in favore della A.C. Cesena, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti, con la quale ha inflitto allo stesso la squalifica per 3 giornate effettive di gara, per avere al 28° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una ginocchiata al volto un calciatore della squadra avversaria”.

Attraverso i motivi di gravame, il reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica da tre a due gare effettive.

A seguito di tale richiesta, lo Scogliamiglio ha chiesto l’applicazione, alla fattispecie in esame, dell’art. 19 comma 4 lett. a) e non già della lett. b) C.G.S., escludendo che la condotta posta in essere possa essere qualificata come violenta, in quanto il fatto è avvenuto in corso di giuoco con il pallone a distanza di giuoco e che, pur  essendo stato posto in essere un  gesto scomposto  e potenzialmente pericoloso, non si è esplicato in maniera direttamente violenta in quanto diretto a prendere la palla senza, peraltro, arrecare alcun danno fisico all’avversario.

Venivano allegate, infine, altre decisioni della Corte che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella di cui al reclamo.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive del ricorrente non possono trovare accoglimento.

Quanto all’episodio violento di cui si è reso autore l’appellante, risulta provato dal rapporto dell’arbitro, sentito telefonicamente per ulteriori chiarimenti, che lo Scogliamiglio colpiva volontariamente con una ginocchiata al volto un avversario a gioco in svolgimento con il pallone non a distanza di gioco, non rilevando, ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare, la circostanza dell’assenza di conseguenze fisiche.

E’ bene ribadire, difatti, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur no provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, invocata dal reclamante, si rileva che il Collegio Corte deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.

Conseguentemente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.,  sentito  l’arbitro,  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dal calciatore Scognamiglio Gennaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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