F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 047/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 034/CSA del 19 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE CHIRICO’ COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/NOVARA DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE CHIRICO’ COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/NOVARA DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 1.500,00 al calciatore Chiricò Cosimo.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Foggia/Novara disputato il 1.10.2017, il Chiricò simulava di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria.

Avverso tale provvedimento il calciatore Chiricò Cosimo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 6.10.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 18.10.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiricò Cosimo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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