F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 126/CSA del 18 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 125/CSA del 16 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/VITERBESE CASTRENSE DEL 10.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 13.03.2018)
RICORSO DEL ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/VITERBESE CASTRENSE DEL 10.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 13.03.2018)
La reclamante impugna delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 13.03.2018 con la quale alla società Robur Siena veniva comminata l’ammenda di € 500,00, perché, durante la gara Robur Siena/Viterbese Castrense del 10.3.2018, i «propri sostenitori introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, un petardo, senza conseguenze».
La Società afferma la presunta sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui alle lett. a),
b) ed e) del primo comma dell’art. 13 C.G.S., e conseguente applicazione dell’esimente di cui al primo comma del predetto articolo, in quanto avrebbe dimostrato al Giudice Sportivo, già prima della gara in questione, tutte le misure preventive adottate al fine di prevenire comportamenti violenti della propria tifoseria.
In ragione di tali considerazioni, il sodalizio toscano richiede, in via principale, l’annullamento della decisione oggetto del presente procedimento ed, in subordine, la riduzione della stessa nella misura che sarà ritenuta più equa.
La questione verte sull’applicabilità dell’istituto della responsabilità oggettiva nei confronti della Robur Siena di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 12 C.G.S. Preliminarmente è opportuno segnalare che gli argomenti addotti in dottrina e giurisprudenza a dimostrazione della legittimità ed opportunità dell’impiego di questa forma di responsabilità dei sodalizi sportivi, in funzione della garanzia del pacifico e regolare svolgimento delle competizioni e dell’incolumità delle persone, sono molteplici: oltre alla idoneità ad indurre i sodalizi a porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire fatti lesivi, si è valorizzata, all’interno dell’ordinamento sportivo, la previsione di ipotesi di responsabilità oggettiva per una maggiore tutela dei terzi in applicazione del principio ubi commoda, ibi et incommoda. Tuttavia, per altro verso, è incontrovertibile la necessità di graduare il quantum della sanzione, nonché la sanzione stessa, sulla base del comportamento tenuto dal sodalizio nel caso specifico. Nella prospettiva della costruzione di un sistema di responsabilità dei sodalizi maggiormente conforme a giustizia e, in particolare, al principio di proporzionalità tra violazione dell’interesse e sanzione, è infatti corretto calibrare quest’ultima valutando attentamente la fattispecie posta di volta in volta all’attenzione degli Organi di giustizia sportiva. In vero, l’originario e rigoroso impianto normativo del Codice di giustizia sportiva si è arricchito di un sistema di esimenti ed attenuanti, quale l’art. 13 C.G.S. del quale si richiede l’applicazione.
Orbene, questa Corte, esaminati gli atti, rileva che la Società Robur Siena abbia effettivamente dimostrato di aver predisposto, in via preventiva, tutte le misure necessarie per impedire eventi come quello oggetto del presente procedimento. Mediante la robusta documentazione allegata, il sodalizio toscano ha provato di aver attuato, prima del fatto, un modello organizzativo e di gestione idoneo allo scopo sopra indicato, di aver cooperato con le forze dell’ordine e le autorità competenti ed, infine, di non aver omesso o posto in essere in maniera inefficiente attività di prevenzione e vigilanza.
Pertanto, in conformità ad orientamento ribadito di recente (cfr. Corte sportiva appello, 20.3.2018, in Com. Uff. n. 107/CSA), la Corte accerta per il caso che occupa la sussistenza delle condizioni esimenti previste dall’art. 13 C.G.S..
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena S.r.l. di Siena annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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