F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 139/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 079/CSA del 02 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 17.12.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – COM. UFF. N. 117 DEL 19.12.2017)

RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 17.12.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  SERIE A – COM. UFF. N. 117 DEL 19.12.2017)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Torino/Napoli, disputato in data 17.12.2017 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva alla Torino F.C. S.p.A. (di seguito, per brevità, “Società”) la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 “per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e denigratori di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. L’entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti di cui all’art. 12, n. 3, in relazione all’art.13, comma 1, lett. b), C.G.S., in quanto la Società ha concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene l’insussistenza della violazione contestata, rilevando come i cori oggetto del presente procedimento siano stati percepiti esclusivamente dal Sig. Papa Stefano, che era posizionato adiacente alla Curva Primavera (Curva Sud), e come sia altamente improbabile che cori intonati da trecento sostenitori possano essere avvertiti distintamente da tutto lo stadio. La Società, pertanto, lamenta la mancanza del requisito della percettibilità dei cori, richiesto quale presupposto per la punibilità della relativa condotta.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 2 febbraio 2018, per la Società era presente l’Avv. Longo, il quale si riportava alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come la circostanza per cui i cori in questione sono stati percepiti solo da uno dei collaboratori della Procura Federale - posizionato, tra l’altro, in prossimità del settore dal quale sarebbero provenuti i cori stessi - rende la condotta posta in essere dai predetti sostenitori, per quanto censurabile, non degna di sanzione punitiva. Non sussiste, infatti, il requisito della “percettibilità” dei cori in oggetto, necessario ai fini dell’irrogazione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Torino Calcio F.C. S.p.A. di Torino, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it