F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 139/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 079/CSA del 02 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCI MATTEO SEGUITO GARA SALERNITANA/VENEZIA DEL 20.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – COM. UFF. N. 95 DEL 23.1.2018)

RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCI MATTEO SEGUITO GARA SALERNITANA/VENEZIA DEL 20.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – COM. UFF. N. 95 DEL 23.1.2018)

Con atto, spedito in data 23.1.2018, la Società U.S. Salernitana 1919 ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 23.1.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Salernitana/Venezia, disputatasi in data 20.1.2018, era stata irrogata al calciatore della ricorrente, Ricci Matteo, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali relativi alla gara in questione.

A seguito della trasmissione degli atti di gara, a cura della Segreteria di questa Corte, la società U.S. Salernitana 1919 faceva pervenire tempestivamente i motivi di ricorso.

Il ricorso, con il quale la Società U.S. Salernitana 1919 si duole esclusivamente dell’entità della sanzione, chiedendone una riduzione, è infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Ricci Matteo, nei confronti di un calciatore avversario.

Dal rapporto del Direttore di Gara, emerge, chiaramente, che la condotta, tenuta dal Ricci, vada qualificata, come violenta, non potendo che definirsi tale uno schiaffo al volto; trattasi, quindi, di condotta che merita un’entità della sanzione come quella inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi  motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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