F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 142/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 135/CSA del 10 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 (RECIDIVO) INFLITTE AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA LAZIO/ATALANTA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 232 dell’8.5.2018)

 

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO

S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 (RECIDIVO) INFLITTE AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA LAZIO/ATALANTA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 232 dell’8.5.2018)

Con atto, spedito in data 8.5.2018, la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 232 dell’8.5.18 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Lazio/Atalanta, disputatasi in data 6.5.2018, erano state irrogate, a carico del sig. Gasperini Giampiero, allenatore della predetta Società, la squalifica per una giornata effettiva di gara oltre all’ammenda di € 10.000.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell’Assistente di Gara che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Gasperini.

Ed invero, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dalla ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che la condotta, posta in essere dal sig. Gasperini, debba essere qualificata come ingiuriosa, atteso che l’epiteto “coglione”, rivolto all’Addetto al VAR, non può in alcun modo essere derubricato a comportamento gravemente irriguardoso.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte rileva come le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 10.000,00 siano, pertanto, del tutto congrue in relazione alla condotta posta in essere dal sig. Gasperini e in considerazione anche della contestata recidiva.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedura d’urgenza come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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