F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 72/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 24 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ VENEZIA FC AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/VENEZIA DEL 24.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 54 del 25.10.2017)
RICORSO DELLA SOCIETÀ VENEZIA FC AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/VENEZIA DEL 24.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 54 del 25.10.2017)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 54/DIV del 25.10.2017, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie B, infliggeva alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi e numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”.
Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Venezia F.C. chiede che venga annullata la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 54/DIV del 25.10.2017.
Il reclamo proposto dalla società Venezia F.C. è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in
DIRITTO
In riferimento alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, la società Venezia F.C., eccepisce il mancato riconoscimento da parte del Giudice Sportivo delle circostanze di cui alle lettere a), c) ed e) di cui all’art. 13 C.G.S..
Per quanto concerne la circostanza attenuante di cui alla lettera a) del predetto articolo, la reclamante deduce l’adozione di “un modello di organizzazione finalizzato alla prevenzione di comportamenti della specie di quelli in concreto verificatisi”.
In riferimento alle circostanze di cui alla lettere c) ed e), rappresenta il pronto intervento dei soggetti all’uopo preposti per la cessazione di tali comportamenti antisociali.
Pertanto, rilevata l’assenza di una propria condotta omissiva, la società reclamante ricorre affinché venga annullata la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società Venezia F.C., confermando, per l’effetto la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 54/DIV del 25.10.2017, perché proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.
Con le disposizioni contenute all’interno degli artt. 12, 13 e 14 C.G.S., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori
L’art. 12, comma III, configura la responsabilità oggettiva delle società “per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresí responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.
Tanto premesso, ai sensi dell’art. 13 C.G.S. la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, in violazione dell’articolo che precede, nel caso in cui ricorrono congiuntamente almeno tre delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), mentre ne risponde in forma attenuata al ricorrere di almeno una di esse.
Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per il reiterato lancio di petardi e di fumogeni da parte dei propri sostenitori nel corso della gara Cittadella/Venezia del 24.10.2017, valevole per la undicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B.
In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.
La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).
Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.
La sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestata.
Nel verbale di gara redatto ai fini dell’accertamento delle violazioni di cui all’art. 12, comma III, C.G.S., dai delegati FIGC, sig.ri Bagnato A. e Verrecchia F., viene dato atto della esplosione di petardi al minuto 7’ e 15’ del secondo tempo, nonché della ripetuta accensione di fumogeni, da parte dei sostenitori del Venezia F.C., all’interno del proprio settore.
Pertanto, pur riconoscendosi la circostanza attenuante di cui alla lettera b) dell’art. 13, comma I, C.G.S., la reiterazione della condotta serbata dai propri sostenitori non consente di tenere conto delle circostanze di cui alle lettere c) ed e).
Per quanto concerne la circostanza di cui alla lettera a), si evidenzia che le società che si trasferiscono sul campo altrui debbono prevedere una concreta sorveglianza, con un numero di dirigenti ed addetti proporzionale alla massa di tifosi.
La definizione di un modello organizzativo finalizzato alla prevenzione di comportamenti della specie di quelli in concreto verificatisi, realizzato tramite l’attribuzione di compiti specifici a soggetti preventivamente individuati, costituisce elemento meramente indiziario dell’impegno della società alla prevenzione e alla repressione di comportamenti antisociali posti in essere dai propri sostenitori, che, data la reiterazione della condotta contestata, nel caso di specie, è risultato comunque insufficiente.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Venezia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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