F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 72/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 24 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/INTERNAZIONALE DEL 30.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 31.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

€              15.000,00             CON            DIFFIDA                           INFLITTA    ALLA     RECLAMANTE       SEGUITO      GARHELLAS

VERONA/INTERNAZIONALE DEL 30.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 31.10.2017)

 

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Hellas Verona/Internazionale, disputato in data 30.10.2017 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. la sanzione dell’ammenda di 15.000,00 con diffida per avere i suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, intonato un coro denigratorio “di matrice territoriale” anche se non direttamente rivolto alla tifoseria della squadra avversaria.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale sostiene che il Giudice Sportivo ed i collaboratori della Procura Federale, rispettivamente nel sanzionare e giudicare il coro in parola, sarebbero incorsi in un errore di interpretazione. A parere della ricorrente, infatti, il coro in questione sarebbe privo di reale portata offensiva, in quanto inserito in una serie di sfottò di natura goliardica reciprocamente rivolti da entrambe le tifoserie. Il coro oggetto del presente procedimento sarebbe stato, infatti, rivolto ai soli sostenitori interisti - presumibilmente appartenenti all’area geografica settentrionale del Paese - con la conseguenza che, proprio per il suo contenuto denigratorio verso il meridione, tale coro non potrebbe ritenersi effettivamente di natura discriminatoria. La Hellas Verona F.C. S.P.A. lamenta, altresì, l’eccessiva entità della sanzione irrogata e la mancata applicazione, da parte del Giudice Sportivo, delle attenuanti previste dall’art. 13, comma, 1, lettere a) e b) C.G.S., rilevando come la stessa abbia efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti come quello oggetto d’esame.

Per tali motivi, la Hellas Verona S.p.A. deduce l’insussistenza dei fatti contestati e domanda, in via principale, l’annullamento e la revoca della sanzione irrogata ed, in subordine, la riduzione dell’ammenda al minimo edittale e/o contestuale revoca della diffida.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 24.112017, per la Hellas Verona

    • S.P.A. è presente l’Avv. Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva in primo luogo che il coro intonato dalla tifoseria dell’Hellas Verona non solo ha natura discriminatoria nei confronti del sud d’Italia e dei meridionali, ma deve essere ritenuto per portata, dimensione, provenienza e percepibilità concretamente ed effettivamente offensivo e, quindi, come tale, sanzionabile ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.G.S..

A tal proposito, la Corte desidera ricordare che:

      • per portata si intende la capacità offensiva e discriminatoria del coro intonato, ovvero l’idoneità delle parole e delle espressioni utilizzate dalle tifoserie ad oltraggiare i destinatari del coro stesso;
      • per dimensione si intende il numero di tifosi che intonano il coro oggetto di esame;
      • per provenienza si intende l’individuazione dell’origine del coro ovvero del settore dello stadio in cui si trovano i sostenitori responsabili del coro medesimo;
      • per percepibilità si intende l’idoneità del coro ad essere udito all’interno del terreno di giuoco e/o negli altri settori dello stadio.

Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che, come sopra rilevato, il coro intonato dalla tifoseria veronese non può che essere ritenuto meritevole di sanzione ai sensi della norma sopra richiamata, dal momento che tale coro:

  • era costituito da espressioni oggettivamente offensive, in quanto dirette ad ingiuriare il sud d’Italia e, di riflesso, gli individui di provenienza meridionale;
  • è stato intonato da circa cinquemilacinquecento tifosi veronesi;
  • era proveniente da un settore specifico, la curva sud, in cui erano ubicati i sostenitori del Verona;
  • è stato percepito da tutti i tre collaboratori della Procura Federale, all’interno del recinto di giuoco.

Inoltre, la Corte ritiene che la presunta assenza di volontà discriminatoria da parte dei tifosi veronesi che hanno intonato il coro sanzionato, dovuta alla circostanza che la compagine sostenuta dalla tifoseria avversaria, la F.C. Internazionale, è una squadra del Nord Italia, sia un elemento irrilevante ai fini della decisione. Invero, indipendentemente dalla presenza o meno di destinatari che possano sentirsi lesi dall’offesa, il coro oggetto del presente giudizio ha, come detto, oggettiva portata discriminatoria e, di conseguenza, è, come sopra precisato, sanzionabile ex art. 11 C.G.S..

La Corte non può fare a meno di stigmatizzare con assoluta fermezza l’espressione adoperata dalla tifoseria veronese della quale si discute nel presente ricorso. La fraseabbiamo un sogno nel cuore, bruciare il meridione trascende indiscutibilmente i limiti dello scherno e assume i toni della denigrazione di tipo discriminatorio.

Sul punto, questa Corte ritiene opportuno aggiungere che anche gli altri due cori intonati dalla tifoseria veronese, rispettivamente al 13° ed al 26° del primo tempo, riportati nella relazione dei rappresentanti della Procura Federale e non presi in considerazione dal Giudice Sportivo nella propria decisione, sono stati caratterizzati da una palese portata discriminatoria: in entrambi i predetti cori, infatti, sono state utilizzate parole offensive nei confronti degli abitanti del meridione. Tale circostanza fache, ai fini della valutazione del coro sanzionato, debba tenersi conto anche di un ulteriore criterio di valutazione, consistente nella ripetitività di cori discriminatori nell’ambito della medesima gara.

Ciò detto, la Corte osserva, altresì, come la tifoseria veronese non sia, tra l’altro, nuova a simili manifestazioni discriminatorie: l’episodio in oggetto costituisce solo l’ultimo esempio di cori ed atti posti in essere ripetutamente nel recente passato, che incidono sulla valutazione della proporzionalità della sanzione contestata.

Alla luce di quanto sopra rilevato, il quantum della sanzione irrogata non può che apparire congruo.

La Corte, infine, rileva che le esimenti previste dall’art. 13 C.G.S. possono trovare applicazione nelle sole ipotesi di violazione dell’art. 12 C.G.S. - e non anche, quindi, dell’art. 11 C.G.S. applicabile al caso di specie - da parte dei sostenitori di una determinata squadra. Pertanto, anche tale eccezione non può essere accolta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C.

S.p.A. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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