F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 115/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CSA del 09 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE GIORGI FRANCESCO SEGUITO GARA AKRAGAS/CATANZARO DEL 18.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 20.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE GIORGI FRANCESCO SEGUITO GARA AKRAGAS/CATANZARO DEL 18.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 20.2.2018)

Con ricorso del 28.2.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Catanzaro Calcio 2011

s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 20.2.2018 (C.U. n. 140/DIV) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato  De  Giorgi  Francesco  la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; dopo la notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva all’arbitro una frase offensiva”: il tutto occorso in occasione della gara Akragas – Catanzaro del 18.2.2018, valevole per il campionato di serie C.

La reclamante contesta innanzi tutto la misura della sanzione irrogata, in quanto eccessivamente gravosa e severa alla luce dell’effettiva dinamica dell’evento, posto che non già di un atto violento si sarebbe trattato, bensì di una reazione istintiva del tesserato De Giorgi che, nel frangente finale di un contrasto di gioco, aveva scalciato l’avversario senza alcun intento lesivo e violento, tanto che quest’ultimo non aveva riportato alcun danno fisico ed aveva potuto tranquillamente riprendere il gioco.

La reclamante contesta altresì che le frasi pronunciate dal calciatore a seguito della notifica del provvedimento di espulsione potessero integrare gli estremi dell’ingiuria o dell’offesa al direttore di gara, posto che il calciatore medesimo si sarebbe invece limitato ad esternare il proprio disappunto per l’espulsione, anche se in maniera colorita.

Infine, la reclamante invoca l’istituto della continuazione, con i relativi benefici in termini di attenuazione della sanzione, posto che sia il presunto atto violento, sia la frase asseritamente offensiva, sarebbero comunque intervenuti in unico contesto fattuale.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la  società  Catanzaro  riporta  numerosi  precedenti della giurisprudenza  sportiva.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso il referto arbitrale nei seguenti termini: “a gioco fermo, dopo un contrasto di gioco, colpiva da terra un avversario con un calcio colpendo la zona inguinale di quest’ultimo. Dopo aver notificato il provvedimento al giocatore quest’ultimo mi diceva: sei scandaloso, non hai capito un cazzo. Poi usciva dal terreno di gioco in maniera consona”, questa Corte Sportiva, in occasione della riunione del 9.3.2018, ha ritenuto di sentire l’arbitro a chiarimenti (art. 34, 5° comma, C.G.S.) al fine di delineare più esattamente la dinamica dell’evento, con specifico riferimento alla diretta riferibilità dello scalciare da terra (da parte del De Giorgi) al contrasto di gioco appena intervenuto.

Ebbene, ha chiarito il direttore di gara che esso De Giorgi ha sferrato da terra un violento calcio all’inguine al calciatore avversario non già nell’immediatezza del contrasto di gioco che ne aveva determinato la caduta, bensì quando quest’ultimo gli si è avvicinato per farlo rialzare (afferrandolo per il bavero della maglia e venendo per questo ammonito). Trattasi quindi di comportamento violento a tutti gli effetti e che solo per circostanze fortunate non ha causato lesioni all’avversario: pertanto, legittimamente il Giudice Sportivo ha sanzionato tale comportamento con la qualifica di tre giornate di gara ex art. 19, 4° comma, lett. b), C.G.S..

Quanto alla frase profferita all’indirizzo del direttore di gara a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, non vi è dubbio circa la sua portata quantomeno irriguardosa, con conseguente applicazione dell’ulteriore sanzione di una giornata di squalifica, in tale misura contenuta (a fronte della più grave sanzione di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) C.G.S.) a fronte dell’uscita del calciatore dal terreno di gioco “in maniera consona”.

A ciò va aggiunto che anche l'invocata applicazione dell'istituto della continuazione ha consentito di contenere nella sopra indicata misura ridotta (rispetto al minimo edittale) la sanzione irrogata per tale condotta.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. di Catanzaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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