F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORELLI GABRIELE SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORELLI GABRIELE SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La S.S. Racing Club Fondi impugna delibera del Giudice Sportivo del presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018, mediante la quale veniva inflitta la sanzione della squalificai per 4 giornate effettive di gara al calciatore Corelli Gabriele, seguito gara Under 17 Lega Pro tra Racing club Fondi e Arezzo dell’11.3.2018, perché quest’ultimo, una volta «espulso per doppia ammonizione, proferiva una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro, dandogli una pacca sulla spalla, e, uscendo dal terreno di giuoco, applaudiva all’indirizzo dello stesso».

La reclamante lamenta una sproporzione nella sanzione comminata, soprattutto in merito a quanto indicato nel referto dell’arbitro, sostenendo in particolare la non corretta qualificazione della natura della fattispecie operata dal giudice di prime cure. In particolare, richiamandosi al referto del direttore di gara, afferma la possibilità di ricondurre il comportamento del Corelli nell’ambito della condotta irriguardosa e non violenta. Indica a sostegno alcuni precedenti giurisprudenziali.

In virtù delle considerazioni svolte, la ricorrente chiede pertanto in via principale di ridurre la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, o, in via subordinata a 2 giornate effettive di gara oltre quella determinata quale conseguenza dell’espulsione a seguito di doppia ammonizione.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene in parte fondato il reclamo proposto. La condotta tenuta dal calciatore Corelli, infatti, può essere qualificata irriguardosa e non violenta ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a). Secondo giurisprudenza, infatti, è tale la condotta che consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, cosí oltrepassando i limiti del diritto di critica» (in tal senso, nella prospettiva di distinguere anche tale tipologia di condotta da quella ingiuriosa, cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 28.4.2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 19.1.2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 19.1.2010, n. 121/CGF; più di recente – sempre in merito alla distinzione  tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose – v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA).

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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