F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURASSO NICOLÒ SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURASSO NICOLÒ SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL’11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La S.S. Racing Club Fondi impugna delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018, mediante la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Murasso Nicolò, seguito gara Under 17 Lega Pro tra Racing club Fondi e Arezzo dell’11.3.2018, «perché supportava un compagno di squadra colpendo un calciatore della squadra avversaria con ripetuti calci alle gambe».

La reclamante contesta nello specifico l’incongruenza tra il referto arbitrale, ove si discorre di «alcuni calci» inferti dal Murasso, e la decisione di primo grado, ove ci si riferisce a «ripetuti calci». Indica precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi. Chiede pertanto in via principale e nel merito derubricare la condotta da “violenta” a gravemente “antisportiva” ex art. 19, comma 4, lett. a).

In primo luogo questa Corte rileva che, a prescindere dalla terminologia adoperata, il comportamento del MURASSO vada censurato in ragione dell’azione violenta e senza dubbio aggressiva del calciatore in questione, come accuratamente descritto dal direttore di gara, sentito per le vie brevi. Tale condotta collima con la previsione di cui all’art. 19, comma 4, lett. b).

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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