F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 08 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. GIULINI TOMMASO EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 5.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 136 del 9.1.2018)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I - 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 08 Febbraio  2018 (dispositivo) -

RICORSO DEL SIG. GIULINI TOMMASO EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 5.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 136 del 9.1.2018)

Con atto del 12.1.2018 il signor Giulini Tommaso, preannunciava l’intenzione di ricorrere avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, Com. Uff. n. 136 del 9.1.2018, con il quale gli veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 con diffida.

Tale decisione veniva presa perché al termine dell’incontro Cagliari/Juventus disputato il 5.1.2018, negli spogliatoi, il Giulini proferiva espressioni offensive nei confronti del VAR.

Contestualmente al preannuncio formulava richiesta di atti ufficiali.

L’ufficio di Segreteria della Corte Sportiva di Appello, quindi, provvedeva all’invio dei documenti in data  19.1.2017  con trasmissione mail, ricevuta in pari data dal reclamante.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33,  comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Giulini Tommaso Edoardo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

RICORSO DELLA SOCIETA’ VENEZIA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENTIVOGLIO SIMONE SEGUITO GARA SALERNITANA/VENEZIA DEL 20.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale

Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 95 del 23.1.2018)

La Società Venezia F.C. S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3

giornate effettive di gara inflitta al calc. Bentivoglio Simone seguito gara Salernitana/Venezia del 20.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 95 del 23.1.2018) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto.

La ricorrente, nel riconoscere l’errore commesso dal calciatore, contesta l’eccessività della sanzione sia in relazione ai fatti accaduti, ponendo in evidenza che la condotta avuta dal Bentivoglio era successiva ad un fallo subito da un avversario, nonché in relazione a precedenti decisioni di questa Corte per fatti analoghi.

Per quanto sopra esposto la ricorrente chiede la riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso, oltre a ribadire che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli eventi durante le gare, ritiene di confermare i fatti come riportati nel referto stesso e di confermare la sanzione già irrogata

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Venezia F.C. S.r.l. di Venezia (VE).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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