F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CREMA ANDREA SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE DEL 4.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018)

RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CREMA ANDREA SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE   DEL 4.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018)

Con reclamo in data 14.03.2018, la società SSD Imolese Calcio 1919 ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2018, in relazione alla gara Imolese vs. Correggese del 04.03.2018, con la quale il detto Giudice ha squalificato il calciatore Andrea Crema per 4 giornate effettive di gara  con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto provocandogli fuoriuscita di sangue dalla bocca”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Sostiene, infatti, che il proprio calciatore non ha posto in essere alcuna condotta violenta in danno del calciatore avversario e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato involontario, frutto della concitazione della gara e senza conseguenze in quanto non ha richiesto l’intervento dei sanitari.

In conseguenza di questo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva e sproporzionata in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti contestati.

Alla seduta del 23.3.2018, nessuno è comparso per la parte ricorrente.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, sentito l’arbitro, ritiene che il ricorso vada accolto parzialmente per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Luca Belcastro non può che qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche se il gesto, nello specifico caso in esame, non ha determinato conseguenze dannose per l’avversario, come attestato dallo stesso Direttore di Gara che, raggiunto telefonicamente, ha confermato che non vi fu intervento dei sanitari trattandosi di una lieve lesione al labbro con minima fuoriuscita di sangue che ha consentito al calciatore di riprendere regolarmente il gioco senza conseguenza alcuna.

La dinamica dell’evento per cui è causa conferma, in ogni caso, il carattere violento del comportamento e del gesto del calciatore della società SSD Imolese Calcio 1919 che, a gioco fermo, ha colpito l’avversario con una gomitata al volto.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve quindi essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore Andrea Crema.

Questa Corte ritiene pertanto equo e corretto sanzionare tale gesto con il minimo edittale di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che prevede per gli episodi violenti, come nel caso di specie, una squalifica di 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Imolese Calcio 1919 di Imola (BO) e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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