F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELCASTRO LUCA SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE DEL 4.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018)

RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELCASTRO LUCA SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE   DEL 4.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018)

Con reclamo in data 14.03.2018, la società SSD Imolese Calcio 1919 ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2018, in relazione alla gara Imolese vs. Correggese del 04.03.2018, con la quale il detto Giudice ha squalificato il calciatore Luca Belcastro per 3 giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per avere colpito un calciatore avversario con un pugno nella pancia”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Sostiene, infatti, che il proprio calciatore non ha posto in essere alcuna condotta violenta in danno del calciatore avversario e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato “involontario” e “senza conseguenze”, come evidenziato dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto.

In considerazione di questo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva e sproporzionata in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti contestati.

Alla seduta del 23.3.2018, nessuno è comparso per la parte ricorrente.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, sentito l’arbitro, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Luca Belcastro non può che qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche se il gesto, nello specifico, non ha determinato conseguenze dannose per l’avversario, come attestato nel referto dallo stesso Direttore di Gara.

La dinamica dell’evento per cui è causa conferma la natura violenta del comportamento e del gesto del calciatore della società SSD Imolese Calcio 1919 che, a gioco fermo, ha colpito l’avversario con un pugno alla pancia. Tale versione dei fatti è stata confermata dal Direttore di Gara, raggiunto telefonicamente.

Pertanto, come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi relativi ad eventi seppur privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo, appare adeguata e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore Luca Belcastro .

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Imolese Calcio 1919 di Imola (BO).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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