F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUNORI MATTEO LUIGI SEGUITO GARA PIANESE/VILLABIAGIO DELL’11.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUNORI MATTEO LUIGI SEGUITO GARA PIANESE/VILLABIAGIO DELL’11.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018)

Con decisione del 14.3.2018, Com.  Uff. n. 112, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara svoltasi l’11.3.2018 tra la U.S. Pianese U.S.D. e  la A.S.D. Villabiagio valevole per il Campionato di Serie D, Girone D – decima  giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Villabiagio  Brunori Matteo Luigi la squalifica per 3  giornate effettive di gara “ per avere, in occasione di un calcio d’angolo, disinteressandosi del pallone,  colpito un calciatore avversario  con un pugno alla testa “

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società A.S.D. Villabiagio,  la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta anziché semplicemente scorretta, cosa che avrebbe consentito di ridurre la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla circostanza che esso si era, in realtà, verificato non  a giuoco fermo, ma nel corso di una azione di giuoco tra giocatori  che si contendevano il pallone in un contrasto aereo., e , quindi, da ritenere accaduto durante le fasi di gioco come un colpo inferto non con l’intenzione di danneggiare il giocatore avversario, ma nel tentativo di ottenere il controllo del pallone. Si chiedeva, pertanto l’annullamento della squalifica o la sua riduzione nella misura ritenuta idonea.

Le doglianze difensive  possono, a giudizio della Corte, trovare  accoglimento almeno in relazione alla richiesta subordinata.

E’ possibile, infatti, condividere  la ricostruzione dei fatti così come riportati nel ricorso secondo il quale si è trattato di un gesto, sicuramente caratterizzato da foga eccessiva e di conseguenza da pericolosità, ma realizzato nel corso di una azione di giuoco , ed effettivamente non diretto a colpire l’avversario, ma a permettere lo sviluppo dell’azione offensiva.

A questa conclusione è possibile pervenire non solo sulla scorta delle logicamente apprezzabili deduzioni difensive, ma anche in base alla lettura dello stesso referto arbitrale secondo il quale il comportamento sanzionabile del Brunori era consistito : “ col pallone a distanza di gioco, andava in contrasto aereo contro un avversario…..”. Non si è trattato, quindi, di un calcio d’angolo, e, quanto “al pugno alla testa”, deve ritenersi che questo sia stato semplicemente il risultato non di una azione diretta a colpire il marcatore, ma del movimento effettuato a braccia larghe, come quasi sempre avviene nei contrasti aerei, volto a colpire il pallone prima del giocatore avversario.

Vi è, quindi, spazio per l’adeguamento della sanzione inflitta alla diversa gravità del caso così come sopra configurato, che appare equo, con una corretta applicazione del criterio dosimetrico della pena, ridurre a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società A.S.D. Villabiagio di Villanova di Marsciano (PG) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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