F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 117/CSA del 5 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALC. MORA LUCA SEGUITO GARA SPEZIA/ASCOLI DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALC. MORA LUCA SEGUITO GARA SPEZIA/ASCOLI DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018)

Con il reclamo indicato in epigrafe, la società Spezia Calcio ha impugnato il provvedimento del

Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B che con Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018 ha sanzionato con la squalifica per 3 gare effettive il calciatore Mora Luca per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (4^ ammonizione) e per avere al 41° del primo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito volontariamente con una gomitata al collo un calciatore avversario”.

Attraverso i propri scritti difensivi, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante, pur stigmatizzando la condotta antisportiva tenuta dal Mora, ha chiesto la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate e la revoca o l’annullamento dell’ammonizione con diffida, ritenendo eccessivamente afflittiva la sanzione deliberata dal G.S.

A sostegno di tale di tale richiesta la società ricorrente ha chiesto l’applicabilità, alla fattispecie in esame, dell’art. 19 comma 4 lettera a) e non già della lettera b), escludendo che la condotta posta in essere dal proprio tesserato possa essere qualificata come violenta, in quanto dalla dinamica dell’episodio descritta nel referto arbitrale si evince come il comportamento del Mora sia stato meramente istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell’altrui incolumità fisica.

Venivano, infine, allegate altre decisioni dell’allora Corte di Giustizia Federale che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento.

Quanto all’episodio violento di cui si è reso autore il Mora, risulta provato dal rapporto del Direttore di gara che lo stesso abbia colpito “volontariamente” con una gomitata al collo un calciatore avversario, non rilevando, ai fini della configurazione del comportamento antiregolamentare, l’assenza di conseguenze fisiche.

E’ bene ribadire, difatti, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti produttori di lesioni personali, ma innanzitutto quella che, pur non provocando lesioni, sia in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. Pertanto, le deduzioni su cui si fonda il reclamo, che peraltro non contesta il fatto, non sono idonee a far mutare la decisione di questa Corte in quanto le deduzioni e valutazioni della società reclamante si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall’arbitro, che l’art. 35 1.1 del C.G.S., non consente.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con le altre decisioni dell’allora C.G.F., invocata dalla ricorrente, è opportuno rilevare che la Corte deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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