F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CSA del 24 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ SICULA LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SICULA LEONZIO/JUVE STABIA DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ SICULA LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SICULA LEONZIO/JUVE STABIA DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, respingeva il reclamo presentato dalla società Sicula Leonzio S.r.l. confermando, per l’effetto, il risultato di 0-0 della gara Sicula Leonzio – Juve Stabia del 14.10.2017, valevole per la nona giornata del Campionato di Serie C – girone C.

Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Sicula Leonzio S.r.l., in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, chiede che venga disposta la ripetizione della predetta gara asserendo la gravità dell’errore tecnico nel quale sarebbe incorso il Direttore di Gara, sig. Daniele Paterna della Sezione di Teramo, in occasione dell’annullamento della marcatura realizzata dal calciatore Arcidiacono della Sicula Leonzio al minuto 10° del primo tempo regolamentare a seguito di un calcio di rigore “indiretto” battuto dal compagno di squadra Bollino, con innegabile impatto sul risultato della gara, conclusasi con il punteggio di 0-0 anziché di 1-0 per la reclamante.

Il reclamo proposto dalla società Sicula Leonzio S.r.l. è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La società reclamante fonda la richiesta di ripetizione della gara sulla gravità dell’errore tecnico nel quale sarebbe incorso il Direttore di Gara, sig. Daniele Paterna della Sezione di Teramo, in occasione dell’annullamento della marcatura realizzata dal calciatore Arcidiacono della Sicula Leonzio al minuto 10° del primo tempo regolamentare, a seguito di un calcio di rigore “indiretto” battuto dal compagno di squadra Bollino.

Osserva la reclamante che l’errore tecnico, relativo alla valutazione del predetto episodio, nel quale sarebbe incorso l’Arbitro, ha avuto un innegabile impatto sul risultato della gara, conclusasi con il punteggio di 0-0, anziché di 1-0 in proprio favore.

In particolare la reclamante non biasima il fatto che sia stata rilevata una invasione dell’area di rigore al momento in cui si è calciato il rigore, ma ne censura le conseguenze derivate per un’errata applicazione del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Infatti, partendo dal presupposto che la rete sia stata segnata, secondo la reclamante due potevano essere le conseguenze possibili, a seguito della invasione di campo rilevata dall’assistente dell’arbitro: o la convalida della rete nel caso in cui ad invadere fosse stato un calciatore della squadra che subiva il rigore (difendente) ovvero la ripetizione del calcio di rigore, nel caso in cui ad invadere fosse stato un compagno di squadra di chi in quel momento stava tirando il calcio di rigore.

Ma tale regola, presenta, però, un’eccezione all’interno dello stesso Regolamento, in quanto l’art. 14 prevede che:

 “Una volta che l’arbitro emette il fischio per l’esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito. Se prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:

 a) Il calciatore che esegue il calcio di rigore o un suo compagno infrangono le regole del gioco:

  • se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto
  • se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e assegnare un calcio di punizione indiretto.

Fin qui la regola.

La norma, però, prosegue stabilendo che “fanno eccezione le seguenti infrazioni per le quali il gioco dovrà essere interrotto e ripreso con un calcio di punizione indiretto indipendentemente dal fatto che la rete venga segnata o no:

  • Un calcio di rigore venga calciato indietro
  • Un compagno del calciatore identificato esegue il calcio di rigore; l’arbitro ammonisce il calciatore che ha eseguito il tiro.

E qui entriamo in un terreno alquanto inesplorato, e cioè quello della previsione o meno del cd. ”rigore indiretto o di seconda”.

L’esecuzione “indiretta” del calcio di rigore non trova specifica menzione nel disposto di cui all’art. 14 del Regolamento del Gioco Calcio, ciononostante essa è comunemente ammessa a condizione che la procedura di esecuzione sia correttamente eseguita.

a) Essa presuppone che il calciatore deputato alla battitura del calcio di rigore calci in avanti il pallone e che nessun altro calciatore della squadra offendente si trovi all’interno dell’area di rigore al momento della battuta. Tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente.

b) Nell’ipotesi in cui ricorra soltanto una delle predette condizioni, la battuta del calcio di rigore

non può essere considerata “indiretta”.

Quindi, nell’ipotesi appena descritta (che non tiene conto del fatto che la rete si considera segnata o meno), per stessa ammissione successiva del sig. Paterna, arbitro della partita, dovremmo ritenere rispettata solo la prima condizione, in quanto il pallone è stato calciato dal Bollino, leggermente in avanti, ma non la seconda condizione, in quanto Arcidiacono era già presente in area di rigore.

E quindi il calcio di punizione indiretta a favore della squadra avversaria sarebbe stata una giusta decisione.

Ma, nel caso di specie, la rete non può ritenersi segnata affatto, in quanto, correttamente, il direttore di gara, in piena autonomia (posto che l’assistente è stato sentito per altri fatti e non certo per “confermare” o meno l’annullamento del rigore) ha immediatamente annullato il calcio di rigore che, quindi, non può considerarsi “completato”, in virtù di quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 14 del regolamento ove si dice “Il calcio di rigore è completato quando il pallone cessa di muoversi, esce fuori dal terreno di gioco o l’arbitro interrompe il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole”.

Tale ultima parte si applica al caso di specie, in quanto l’arbitro ha interrotto immediatamente il gioco avendo riscontrato l’ingresso in area di 9,15 metri del calciatore del Sicula Leonzio che poi ha materialmente calciato in rete.

La rete, pertanto, non può ritenersi segnata e la conseguente sanzione è il calcio di punizione indiretta a favore della squadra avversaria.

Detta ricostruzione conferma quella seguita dal giudice di prime cure, secondo il quale la rete non sarebbe stata proprio segnata e si ricadrebbe, quindi, nell’ipotesi di invasione di campo da parte di calciatore della squadra “offendente” con la conseguenza della punizione a favore della squadra avversaria.

In via solo gradata, giova sottolineare la sproporzionalità della richiesta di ripetizione della gara avanzata dall’odierna reclamante.

Premesso quanto già detto e cioè che, nel caso di specie, non vi sia stato alcun errore, va comunque precisato che per “errore tecnico” dovrebbe intendersi l’errata interpretazione e/o applicazione da parte del Direttore di Gara delle regole del gioco che certamente influisce sul risultato della gara.

Ora, a parte che non vi è stato alcun errore, in ogni caso occorre dire che non sempre l’errore tecnico può arrivare a determinare la ripetizione della gara. Ed infatti, gli organi di Giustizia Sportiva devono valutare l’eventuale errore alla stregua del principio di effettività, ossia giudicare, caso per caso, se tale errore abbia inficiato in maniera determinate sul regolare svolgimento della gara e/o sul risultato della stessa.

L’art. 17, comma IV, C.G.S. espressamente stabilisce che “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito su campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione”.

Ritiene questa Corte che la circostanza in esame, verificatasi al minuto 10° del primo tempo regolamentare, e quindi a gara ampiamente in corso di svolgimento, fosse, di per sé, già dirimente ai fini della valutazione della impossibilità di ripetere la gara medesima, residuando ben 80 minuti alla conclusione dell’incontro (e quindi senza alcuna certezza o ragionevole probabilità sull’esito della gara).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sicula Leonzio di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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