F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CSA del 24 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/LUCCHESE DEL 3.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/LUCCHESE DEL 3.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017)

La società Viterbese Castrense  S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, irrogata, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 6.11.2017, per i fatti accaduti in occasione della gara tra  la squadra della Viterbese Castrense  S.r.l. e la squadra della Lucchese Libertas 1905, svoltasi, il giorno 3.11.2017.

In particolare la società veniva sanzionata perché, al termine della gara, tre persone non autorizzate, comunque riconducibili alla società, si portavano nell’area antistante gli spogliatoi provocando un alterco verbale con l’allenatore della squadra ospite.

Avverso tale decisione è insorta la società reclamante.

Nei motivi di appello la predetta rileva come in realtà le persone riconducibili alla società Viterbese Castrense, erano state tutte identificate e, pertanto, la relativa sanzione doveva essere adottata solo nei loro confronti.

In ogni caso, sostiene l’appellante, i predetti erano autorizzati, in virtù della carica sociale ricoperta, a recarsi presso lo spogliatoio.

La società, inoltre, contesta la relazione, al riguardo redatta dal delegato di Lega Pro, perché non ha riferito i fatti constatati con chiarezza, essenzialità e precisione, limitandosi ad una sintetica esposizione che ha utilizzato, invero, una espressione generica :  provocando un alterco verbale con l’allenatore della squadra ospite.

Osserva la Corte.

Sostiene la società appellante che le persone che sostavano nello spazio antistante lo spogliatoio si erano qualificate al delegato la Lega pro, così che da un lato le stesse potevano essere sanzionate direttamente, dall’altro, però, avevano titolo per sostare negli spogliatoi in relazione alla loro carica sociale, rispettivamente di Presidente, Presidente onorario e vice Presidente della indicata società.

Al riguardo è appena il caso di segnalare che di tale asserita identificazione non vi è traccia negli atti ufficiali, né in quello redatto dal delegato della Lega Pro, né in quello esteso dai due collaboratori della Procura Federale.

Risulta, invece, che tutte e tre le persone coinvolte, erano sprovviste di pass, evenienza questa che non ha permesso una puntuale ed oggettiva identificazione dei predetti.

Conseguentemente la loro asserita qualifica sociale non può essere oggettivamente dimostrata, costituendo tale evenienza una mera e singolare affermazione di parte non debitamente provata.

Quanto alla genericità del referto del Delegato della Lega Pro e dei collaboratori della Procura Federale, è appena il caso di segnalare che non risultano contestate particolari condotte offensive o minacciose, ma unicamente il fatto che la presenza dei tre ha provocato un semplice battibecco con l’allenatore della squadra ospite.

In altri termini, ciò che ha costituito motivo della sanzione, deve essere ravvisato nella presenza nell’area antistante gli spogliatoi di tre persone riconducibili alla società ricorrente e non prontamente identificabili e nell’avere le stesse provocato un alterco con l’allenatore avversario.

Pertanto il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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