F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 146/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 061/CSA del 21 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARRAS MANUEL SEGUITO GARA MONOPOLI/TRAPANI DEL 10.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 102/DIV del 12.12.2017)

RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE

EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARRAS MANUEL SEGUITO GARA MONOPOLI/TRAPANI DEL

10.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.

102/DIV del 12.12.2017)

La società Trapani Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che con Com. Uff. n. 102/DIV del 12.12.2017 è stata irrogata la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Manuel Marras, tesserato con la predetta società, per aver colpito, da terra, in occasione della gara tra la società appellante ed il Monopoli Calcio del 10.12.2017, un calciatore avversario con un violento pugno ad un ginocchio.

Nei motivi di gravame l’appellante si duole della errata valutazione fattuale da parte del Giudice di prime cure, proprio perché la condotta sanzionata non essere configurata intenzionale.

A conforto della indicata tesi la parte ha prodotto le immagini televisive dell’episodio.

Ora, in disparte il fatto che la visione della documentazione filmica è inibita al giudice, la Corte proprio per accertare esattamente la dinamica del fatto ha ritenuto opportuno interpellare l’arbitro, il quale, in buona sostanza, ha confermato che la condotta, se pur non intenzionale, risultava comunque pericolosa.

Conseguente la Corte ritiene di definire la fattispecie contestata quale condotta antisportiva che non ha assunto connotati di particolare gravità, anche in considerazione dell’assenza di ogni conseguenza fisica per l’avversario colpito.

  Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Trapani Calcio S.r.l. di Trapani, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.   Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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