F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – I COLLEGIO Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti; Prof. Salvatore Sica – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario; RICORSO DEL SIG. DAMATO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 02.05.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

I    COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti; Prof. Salvatore SicaComponenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

 

RICORSO DEL SIG. DAMATO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 02.05.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

Il Sig. Domenico Damato, tesserato per l'Urbs Sportiva Reggina 1914 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico (Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017), con la quale gli veniva irrogata la sanzione dell'inibizione fino al 2.5.2017 " per comportamento gravemente scorretto e offensivo verso tesserati della squadra avversaria al termine della gara rientrando negli spogliatoi"; fatto verificatosi in occasione della gara Reggina Calcio/Catanzaro disputatasi il 9.4.2017. Nei motivi di reclamo il ricorrente contestava le circostanze poste a base del provvedimento impugnato e lamentava la genericità del rapporto del commissario di campo, frutto, a suo avviso, di un'erronea percezione e valutazione del fatto. In ogni caso, sosteneva l'eccessiva afflittività della sanzione.

I motivi di reclamo paiono privi di pregio. Il rapporto del Commissario di campo, a dispetto della tesi del reclamante, risulta inequivocabile nel riferire il dato fattuale degli accesi "diverbi verbali tra i calciatori delle due formazioni, ma mai trascesi al contatto fisico", del resto  in definitiva confermati dalla ricostruzione presente nel ricorso. Lo stesso rapporto è poi tutt'altro che generico nel descrivere la condotta tenuta dal Damato, il quale "apostrofava con pesanti offese verbali i calciatori ospiti". E' del pari smentita la tesi di un fraintendimento del Commissario nella valutazione dell'elemento soggettivo della condotta; il Damato, lungi dal darsi da fare per cooperare nella risoluzione della "contesa", " a una garbata richiesta da parte del signor Moro Carmelo della società Catanzaro Calcio, volta a dividere i calciatori delle squadre onde evitare possibili sanzioni, replicava il precedente comportamento offensivo, offendendogli pesantemente la madre". Non si vede quale maggiore livello di dettaglio avrebbe dovuto includere il rapporto onde sfuggire alla censura di genericità, non potendosi affatto ritenere comportare l’attribuzione di tale qualifica al mancato esatto riferimento dell’offesa della madre".

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Damato Domenico e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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