F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S. SAMBENEDETTESE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DAMONTE LORIS; – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SABATINO ALESSANDRO; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. SANDERRA LUCA; – INIBIZIONE FINO AL 31.5.2017 AL SIG. GIANNI ANDREA; INFLITTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/SANTARCANGELO DEL 23.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 188/DIV del 24.04.2017)

RICORSO  DEL  S.S.  SAMBENEDETTESE  CON  RICHIESTA  DI  PROCEDIMENTO D’URGENZA,   AVVERSO LE SANZIONI:

    • SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DAMONTE LORIS;
    • SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SABATINO ALESSANDRO;
    • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. SANDERRA LUCA;
    • INIBIZIONE FINO AL 31.5.2017 AL SIG. GIANNI ANDREA;

INFLITTE  SEGUITO  GARA  SAMBENEDETTESE/SANTARCANGELO  DEL  23.4.2017

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 188/DIV del 24.04.2017)

La C.S.A., separato preliminarmente il ricorso in 4 distinti appelli:

  • La S.S. Sambenedettese A r.l. ha presentato in data 26.4.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Damonte Loris, per aver colpito con una gomitata al volto un avversario.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società nonché le motivazioni addotte nel referto arbitrale definendo lo stesso privo di fondamento.

A tal proposito afferma la non corrispondenza tra quanto riportato nel Referto stesso e quanto accaduto durante la gara.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento della sanzione come sopra irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa.

In ordine alla sanzione irrogata al calciatore Damonte Loris, rileva che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti durante la disputa della gara e nel ricorso non vi sono indicazioni idonee per dimostrare, comunque, una diversa versione in ordine a quanto accaduto durante la gara in oggetto.

Ritiene quindi la sanzione come sopra irrogata congrua in relazione ai fatti accaduti,

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

  • La S.S. Sambenedettese A r.l. ha presentato in data 26.4.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Sabatino Alessandro, per aver volontariamente colpito un avversario con un pugno allo stomaco.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società nonché le motivazioni addotte nel referto arbitrale definendo lo stesso privo di fondamento.

A tal proposito afferma la non corrispondenza tra quanto riportato nel referto stesso e quanto accaduto durante la gara.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento delle sanzioni come sopra irrogate o, in subordine, la riduzione delle stesse.

A seguito del ricorso di cui sopra, la ricorrente ha rinunciato al ricorso proposto per il calciatore Sabatino Alessandro.

Per questi motivi la C.S.A. prende atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese, e dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

  • La S.S. Sambenedettese A r.l. ha presentato in data 26.4.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al Sig. Sanderra Luca per comportamento offensivo verso l'arbitro negli spogliatoi al termine della gara.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società nonché le motivazioni addotte nel referto arbitrale definendo lo stesso privo di fondamento.

A tal proposito afferma la non corrispondenza tra quanto riportato nel Referto stesso e quanto accaduto durante la gara.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento della sanzione come sopra irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa.

La Corte, separato preliminarmente il ricorso in quattro distinti appelli, in ordine alla sanzione irrogata al signor Sanderra Luca, rileva che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti durante la disputa della gara e nel ricorso non vi sono indicazioni idonee per dimostrare, comunque, una diversa versione in ordine a quanto accaduto durante la gara in oggetto. Ritiene quindi la sanzione come sopra irrogata congrua in relazione ai fatti accaduti, consistenti nella pronuncia di più frasi gravemente offensive e denigrative e nel tentativo di avvicinamento evidentemente connotato da aggressività, tanto da avere indotto i presenti a liberare il soggetto umiliato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

  • La S.S. Sambenedettese A r.l. ha presentato in data 26.4.2017 ricorso avverso la sanzione della inibizione fino al 31 maggio 2017 al Sig. Gianni Andrea, per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara, negli spogliatoi.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società nonché le motivazioni addotte nel referto arbitrale definendo lo stesso privo di fondamento.

A tal proposito afferma la non corrispondenza tra quanto riportato nel Referto stesso e quanto accaduto durante la gara.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento della sanzione come sopra irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa.

La Corte, separato preliminarmente il ricorso in quattro distinti appelli, in ordine alla sanzione irrogata al signor Gianni Andrea, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti durante la disputa della gara, ritiene eccessiva la sanzione ad esso irrogata in relazione agli accadimenti stessi. Il comportamento del Dirigente, per essendo da censurare, per come riportato nel referto arbitrale, non appare connotato da una particolare gravità. Pertanto appare giusto ridurre la sanzione nei limiti del presofferto.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese, riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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