F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 52/CSA del 30 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 037/CSA del 26 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. BALDAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/SUDTIROL DELL’8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)
RICORSO CALC. BALDAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/SUDTIROL DELL’8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)
Con il gravame, proposto in data 18.10.2017, il reclamante avversava la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per “aver giocato il pallone con un braccio impedendo la segnatura di una rete, e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, per aver strattonato per due volte l'arbitro, tirandogli un braccio e rivolgendogli reiterate frasi offensive”, inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017, invocandone la riduzione.
Allo scopo, deduceva in buona sostanza che avrebbe rivolto all'arbitro una sola frase ingiuriosa reiterata, e per il resto avrebbe tenuto una condotta da apprezzare nel quadro di un unico contesto spazio-temporale, priva di connotazione minacciosa o aggressiva, e comunque in assenza di precedenti personali in punto di espulsione diretta.
All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.
La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale e non smentita dalle allegazioni difensive (anzi confermata, nella parte in cui si ammette la reiterazione della frase ingiuriosa di cui al referto anzidetto), il comportamento tenuto nella specie dal tesserato è tale da rendere proporzionata la commisurazione della sanzione inflitta.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Baldan Marco.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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