F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 57/CSA del 14 Dicembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 055/CSA del 07 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RICORSO NEI CONFRONTI DEL CALC. LUCA MARTINELLI (SOC. FOGGIA) SEGUITO GARA FOGGIA/CITTADELLA DEL 2.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)
RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RICORSO NEI CONFRONTI DEL CALC. LUCA MARTINELLI (SOC. FOGGIA) SEGUITO GARA FOGGIA/CITTADELLA DEL 2.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)
In data 4.12.2017, il Procuratore Federale segnalava, ex art. 35 C.G.S., al Giudice Sportivo il comportamento violento tenuto, al 9° del secondo tempo, dal calciatore Luca Martinelli nei confronti del giocatore Christian Kouame, nell’ambito dell’incontro Foggia – Cittadella, disputato in data 2.12.2017 e valevole per il Campionato di Serie “B”. A seguito di tale segnalazione, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti acquisite ed esaminate, ex art. 35, comma 1.3, C.G.S., le relative immagini televisive ed interpellato l’Arbitro, decideva di non sanzionare la condotta del Sig. Martinelli, ritenendo inammissibile la richiesta formulata dal Procuratore Federale, in quanto la condotta oggetto d’esame era stata vista dal Direttore di gara.
Avverso tale decisione, propone tempestiva impugnazione il Procuratore Federale, rilevando, in primo luogo, come il Giudice Sportivo avrebbe valutato in maniera errata le immagini televisive fornitegli, le quali metterebbero in evidenza la condotta violenta del calciatore Martinelli e sarebbero, di conseguenza, in contrasto con la ricostruzione della dinamica dello scontro tra i due giocatori in questione, operata dal Giudice Sportivo stesso. Il Procuratore Federale aggiunge, altresì, che il Giudice Sportivo avrebbe errato anche nell’interpretare le parole del Direttore di gara dallo stesso interpellato: a parere del ricorrente, infatti, l’Arbitro, pur affermando di aver visto il calciatore della Cittadella cadere a terra a seguito di uno scontro il con giocatore Martinelli, non avrebbe precisato alcunché in merito all’effettiva causa della caduta ed avrebbe concluso sostenendo la natura non fallosa dello scontro sulla base di quanto gli era stato possibile rilevare dalla posizione in cui si trovava. Per questi motivi, il Procuratore Federale chiede l’annullamento della decisione impugnata e la contestuale irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Martinelli.
Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 7 dicembre 2017, è presente il Procuratore Federale, il quale si riporta a quanto dedotto nel proprio ricorso e, per la Foggia Calcio S.r.l., l’Avv. Cozzone.
La Corte, in primo luogo, precisa che il presupposto necessario ed imprescindibile per l’ammissione della prova televisiva è costituito dalla totale mancanza di percezione, da parte dell’Arbitro, della condotta oggetto della prova stessa. L’art. 35, comma 1.3., del C.G.S., fa riferimento, invero, ai “fatti […] non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo” per definire l’ambito di applicazione della prova televisiva, con la conseguenza che, nel caso in cui l’evento sia stato visto e, quindi, valutato dal Direttore di gara, la predetta prova non potrà essere ammessa.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Corte, in ragione della indubbia ed incontestata circostanza per cui l’Arbitro, per sua stessa ammissione, ha visto e valutato come non fallosa la condotta del calciatore Martinelli ai danni del giocatore Kouame, non può che confermare la decisione del Giudice Sportivo, ritenendo inammissibile la richiesta del Procuratore Federale di ammissione della prova televisiva.
Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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