F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 81/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 025/CSA del 14 settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. MONZA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CORI SACHA SEGUITO GARA PISTOIESE/MONZA DEL 03.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017)

RICORSO DELLA SOCIE S.S. MONZA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CORI SACHA SEGUITO GARA PISTOIESE/MONZA DEL 03.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 14/DIV del 05.09.2017, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, infliggeva al calciatore Cori Sacha, tesserato per la reclamante S.S. Monza 1912, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di garaper aver colpito un avversario a terra con un calcio al volto, procurando fuoriuscita di sangue, con il pallone non a distanza di gioco”.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al minuto 39 del tempo regolamentare il calciatore del Monza Cori Sacha, a palla lontana, colpiva con un piede al volto un avversario che era rimasto a terra in seguito ad un normale contrasto di gioco con il suddetto Cori Sacha procurandogli una ferita.

Il calciatore della Pistoiese, dopo l’intervento dei sanitari, arrestata l’emorragia, rientrava sul terreno di gioco e proseguiva la gara.

Avverso tale decisione la società S.S. Monza 1912 proponeva reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo errata la valutazione e qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, e comunque eccessiva e sproporzionata la sanzione inflitta rispetto alla condotta contestata al proprio tesserato.

Il reclamo proposto nell’interesse del calciatore Cori Sacha per la S.S. Monza 1912 va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla squalifica per 3 giornate effettive di gara comminata al proprio calciatore Cori Sacha, la reclamante, la società S.S. Monza 1912, asseriva a sostegno delle proprie ragioni l’erronea valutazione e qualificazione dei fatti, e comunque l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Sul punto la società, non condividendo la ricostruzione fattuale contenuta nel Com. Uff. n. 14/DIV del 05.09.2017 del Giudice Sportivo con cui veniva comminata la squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore Cori Sacha, osserva che il calciatore Cori, con l’intento di difendere e ricevere la palla lanciata dal proprio compagno di squadra, si accingeva a saltare collidendo con l’avversario che proveniva alle sue spalle con l’intenzione di prendere anch’esso il possesso del pallone, e che, proprio in conseguenza della suddetta colluttazione il calciatore Cori perdeva l’equilibrio ed inavvertitamente ed involontariamente colpiva con il piede il volto del proprio avversario già riverso a terra in conseguenza dello scontro aereo avvenuto tra i medesimi.

La Corte, sentito l’arbitro Gianpietro Miele della Sezione AIA di Nola, il quale ha confermato la volontarietà del colpo sferrato da Cori Sacha al calciatore della Pistoiese rimasto a terra in seguito ad un regolare contrasto di gioco avuto con lo stesso, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società S.S. Monza 1912, confermando la qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo nonché la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Cori Sacha.

Sul punto si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, C.G.S. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.

Ritenuta corretta la valutazione e qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, la società reclamante contesta inoltre l’eccessiva gravità della sanzione irrogata nei confronti del proprio tesserato.

Nello specifico, per la S.S. Monza 1912 il Giudice Sportivo si sarebbe pronunciato in contrasto con il principio di civiltà giuridica di cui all’art. 19, comma I, C.G.S., non avendo questi commisurato la sanzione applicata alla natura e alla gravi dei fatti commessi.

Il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l’inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare.

La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionali e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF)

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacc quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF).

Al riguardo la Corte ha ritenuto di sentire telefonicamente l’arbitro, sig. Gianpietro Miele della Sezione AIA di Nola, il quale ha confermato la volontarietà del calcio sferrato nei confronti del calciatore della Pistoiese.

Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Cori Sacha, debba essere considerata come violenta.

Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta - in capo al calciatore avversario che grazie all’intervento dei sanitari ha potuto far rientro regolarmente sul terreno di gioco, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a palla lontana, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante.

Tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal calciatore Cori Sacha, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione di cui all’art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Monza 1912 di Monza (Monza - Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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