F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 82/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 027/CSA del 21 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. DI PIAZZA MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/TRAPANI DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

RICORSO CALC. DI PIAZZA MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/TRAPANI DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

 

Il calciatore Matteo Di Piazza ha proposto reclamo avverso la sanzione in epigrafe inflittagli per aver colpito un avversario con una manata al volto con il pallone non a distanza di gioco e per essere andato incontro all'arbitro, dopo l'espulsione, "afferrandolo per il braccio". Più precisamente l'arbitro nel referto precisa "che il Di Piazza afferrava il braccio "senza procurare dolore, cercando di spiegare l'accaduto".

A sostegno del reclamo il Di Piazza sostiene che la pena inibitiva complessivamente irrogata sia l'effetto del cumulo materiale tra la sanzione per la condotta violenta posta in danno dell'avversario e quella, che egli definisce irrispettosa piuttosto che irriguardosa, nei confronti dell'arbitro, all'esito della comunicazione dell'espulsione. In effetti il reclamante non nega il disvalore delle condotte poste in essere, la cui sussistenza storica, del resto non è non è messa in discussione, anche per la pacifica accettazione della fonte privilegiata probatoria della refertazione di gara; viene tuttavia sostenuto che i due comportamenti vanno valutati analiticamente in corrispondenza delle altrettante fattispecie contenute nell'art. 19, comma 4, C.G.S..

In particolare, la prima condotta, qualificata come violenta, andrebbe riqualificata come condotta antisportiva; c in virtù del contesto spazio-temporale in cui si è consumato il gesto ed in base all'argomento testuale per cui nel referto l'arbitro non avrebbe accompagnato l'espressione"manata" con l'aggettivazione "violenta" o "con forza", come di solito si rinviene nel resoconto di gesti simili, se connotati da intenzionalità lesiva e da violenza, appunto.

Quanto invece al contegno tenuto nei confronti dell'arbitro, dopo la comminazione dell'espulsione, il Di Piazza ne afferma il carattere scevro da finalità aggressive e/o lesive, ma meramente finalizzato, come l'arbitro stesso sottolinea, a "spiegare" l'accaduto.

Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi il reclamante ha prodotto frammenti fotografici atti a documentare la "provocazione" di cui sarebbe stato oggetto da parte di un avversario prima di porre in essere la prima condotta incriminata: di essi ovviamente, sul piano procedurale e sostanziale, la Corte non può tenere conto.

Osserva la Corte che entrambe le condotte risultano fortemente censurabili per le modalità della loro attuazione. E' però vero che le circostanze dedotte ed il tenore del referto, che effettivamente non fa riferimento a connotazioni di violenza, legittimano che la fattispecie possa essere ascritta all'ipotesi della "condotta antisportiva", risultando così adeguatamente sanzionata con n. 2 giornate di squalifica, peraltro già scontate dal Di Piazza.

Circa il comportamento nei confronti del direttore di gara, del pari deprecabile, può però risultare meramente "irriguardoso", anche per i riflessi testuali del referto, ove non si fa cenno di tono minaccioso o violenza del gesto e pertanto adeguatamente sanzionato con un'ulteriore giornata di squalifica; c tenuto conto dell'autonomia ,sì, ma anche della "continuazione" delle condotte e del ravvedimento manifestato dal reclamante, che ha documentato di essere intervenuto ad un incontro con gli atleti del settore giovanile della propria società, ove ha dato conto dell'importanza del rispetto delle regole e delle istituzioni calcistiche.

Per i motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Piazza Matteo riduce la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo..

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