F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 82/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 027/CSA del 21 Settembre 2017 (dispositivo) – Ricorso CALC. SBRAGA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/ARZACHENA DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 12.9.2017)

Ricorso CALC. SBRAGA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/ARZACHENA DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 23/DIV del 12.9.2017)

 

Il sig. Andrea Sbraga, calciatore tesserato con la società Robur Siena S.r.l., ha proposto reclamo, avverso la sanzione, inflitta il giorno 12.9.2017, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la quale il predetto è stato squalificato per 2 giornate effettive di gara perché, nel corso della gara Robur Siena/Arzachena 2015 del 10.9.2017, ha tenuto una condotta violenta.

In particolare veniva contestato che il predetto, al minuto del secondo tempo: metteva le mani al volto dell’avversario”.

Contro tale determinazione il calciatore proponeva ricorso in appello.

Il predetto ha precisato, nei motivi di gravame, che l’episodio, in realtà era stato causato nel contesto di una azione di giuoco e precisamente nel corso della esecuzione di un calcio d’angolo quando, lo stesso, era stato trattenuto da un avversario in modo irregolare e che, pertanto, nel tentativo di svincolarsi aveva, in modo del tutto involontario, colpito il primo al volto.

La Corte, esaminati gli atti, sentito l’arbitro, che ha, in buona sostanza, confermato la dinamica fattuale riportata dall’appellante, ritiene equo, in accoglimento del ricorso, ridurre la squalifica irrogata ad 1 sola giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A.,  in accoglimento del  ricorso come sopra proposto dal calciatore Sbraga Andrea riduce la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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