F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 039/CSA del 31 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. RENATE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CEVOLI ROBERTO SEGUITO GARA RENATE/SUDTIROL DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIE A.C. RENATE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CEVOLI ROBERTO SEGUITO GARA RENATE/SUDTIROL DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.2017)

Con atto, spedito in data 25.10.17, la Socie A.C. Renate Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.17 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara A.C. Renate Calcio/F.C. Sudtirol, disputatasi in data 22.10.2017, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della predetta Società, Cevoli Roberto, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Socie A.C. Renate Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato quanto alla determinazione della sanzione.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e dell’Assistente arbitrale che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Cevoli; al proposito, si evidenzia l’inammissibilità del mezzo probatorio offerto dalla ricorrente, in quanto l’art. 35, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all’utilizzo, al didelle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini fotografiche, considerato che non si versa nella fattispecie dell’errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara.

Quanto, invece, alla sanzione irrogata, questa Corte ritiene che, ferma restando la qualificazione come irriguardosa della prima condotta, posta in essere dal Cevoli all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale, la seconda condotta, posta in essere dal Cevoli all’indirizzo del Direttore di Gara, sebbene censurabile per il carattere scurrile delle parole pronunciate, non meriti di essere sanzionata con la squalifica per una ulteriore giornata di gara, atteso il carattere irrispettoso e non ingiurioso della stessa.

In definitiva, sulla scorta di una valutazione attenuata consentita dalla non particolare gravità delle condotte poste in essere, questa Corte reputa equo rideterminare la misura della squalifica in due giornate complessive, alle quali si perviene in considerazione della unicità del contesto spazio temporale nel quale si sono verificate le condotte e della loro non particolare gravi.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello accoglie il reclamo, come in epigrafe proposto dalla Società A.C. Renate Calcio S.r.l. di Lecco e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nei confronti dell’allenatore della stessa Società, sig. Cevoli Roberto, nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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