F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 039/CSA del 31 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ TURRIS CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LIBERTI GIOVANNI SEGUITO GARA TURRIS/SARNESE DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIE TURRIS CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LIBERTI GIOVANNI SEGUITO GARA TURRIS/SARNESE DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 42 del 18.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Nazionale Dilettanti, Dipartimento interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017, ha inflitto la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara al calciatore Liberti Giovanni.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Turris/Sarnese, disputata il 15.10.2017, il Calciatore durante la stessa gara come riportato sul referto redatto dall'Arbitro sig. Fabio Pirrotta "mentre si trovava nel campo a gioco fermo si abbassava i pantaloni verso la Tribuna e orinava, oltre a porre in essere dei gesti scurrili e osceni con il proprio pene”.

Contro tale provvedimento la Società Turris ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 20.10.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società Turris deducendo i seguenti motivi:

  • eccessiva gravosità e severità della punizione comminata e assenza di volontà di ledere il prestigio della tifoseria della squadra ospitata;
  • sussistenza di circostanze attenuanti e mancanza di recidiva;

Conclusivamente la Società reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica. Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale, contrariamente a quanto sostiene la Società Turris nel proprio ricorso, si evince che il calciatore Liberti Giovanni ha posto in essere una condotta lesiva del prestigio della tifoseria della squadra ospitata e riprovevole sul piano della correttezza e buon costume.

I gesti del calciatore rivestono un carattere di oscenità inconsueto e impensabile in un contesto sportivo in presenza di moltissime persone che assistono ad una competizione sportiva, connotando una condotta con un grado di offensività enorme. In considerazione di c appaiono rilevanti le dichiarazioni del Presidente della squadra avversaria, come prodotte dal ricorrente.

Per quanto riguarda l'asserzione della Società Turris secondo cui in casi similari è stata inflitta una sanzione inferiore, è da rilevare che le fattispecie comportamentali non sono mai uguali e identiche, per cui fare dei raffronti appare molto difficile.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Turris Calcio

A.S.D. di Torre del Greco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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