F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 039/CSA del 31 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE CADAU ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA APRILIA/NUORESE DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017) effettiva di gara.

RICORSO DEL CALCIATORE CADAU ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA APRILIA/NUORESE DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 45 del 25.10.2017)

effettiva di gara.

Il sig. Alessandro Cadau, calciatore tesserato con la società Nuorese calcio 1930, ha proposto reclamo, avverso la sanzione, inflitta il giorno 25.10.2017, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la quale il predetto è stato squalificato per 3 giornate effettive di gara perché, nel corso della gara F.C.Aprilia/ Nuorese Calcio 1930, del 22.10.2017, ha tenuto una condotta violenta.

In particolare, il calciatore veniva sanzionatoper avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata alla nuca”:

Contro tale determinazione il calciatore proponeva ricorso in appello.

Nei motivi di gravame la parte offriva una ricostruzione fattuale volta a segnalare la mancanza della condotta violenta nell’atto sanzionato dal giudice di gara.

Il comportamento in questione nasce con il recupero del pallone, uscito dal terreno di giuoco, da parte dell’attuale appellante, in qualche modo ostacolato dall’avversario, così che il censuato comportamento non era diretto a colpire quest’ultimo, bensì era teso a spostarlo proprio per una pronta ripresa del giuoco.

Conferma l’assunto, a dire dell’appellante, il fatto che nessun nocumento ha patito il giocatore avversario, che ha continuato la gara senza alcun intervento dei sanitari.

La Corte ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, sentire sul punto il direttore di gara.

Lo stesso ha precisato che il comportamento del sig. Cadau non era mosso da intento violento, ma volto esclusivamente al recupero del pallone.

Tanto premesso la Corte, pur censurando inl’episodio contestato, ritiene equo, anche alla luce delle precisazioni del direttore di gara, ridurre la sanzione inflitta a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cadau Alessandro e, per l’effetto, riduce la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it