F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 020/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 142/CSA del 25 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIO FORENSE LOCRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SIDERNO/CALCIO FORENSE LOCRI DEL 19.3.2017 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 140 del 26.4.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 5.4.2017)

RICORSO DEL CALCIO FORENSE LOCRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SIDERNO/CALCIO FORENSE LOCRI DEL 19.3.2017 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 140 del 26.4.2017

– delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2017)

 

Con decisione del 24.4.2017, Com. Uff. n. 140, la Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria, in riferimento alla gara svoltasi il 19.3.2017 tra la Città di Siderno 1911 e il Calcio Forense Locri, valevole per il campionato Amatori, rigettava il reclamo proposto dalla società Calcio Forense Locri avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri di cui al Com. Uff. n. 46 Amatori del 5.4.2017, che aveva sanzionato la società reclamante con la perdita della gara.

Avverso tale decisione presentava ulteriore reclamo la società Calcio Forense Locri la quale, riproponendo la stessa motivazione con cui era stato impugnata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri , sosteneva di non essere mai venuta a conoscenza del reclamo avverso il corretto svolgimento della gara in questione presentato dalla società Città di Sidereo 1911, poiché la relativa documentazione era stata inviata ad un indirizzo incompleto e non era mai pervenuta al destinatario. Ciò avrebbe, evidentemente,  impedito  di esporre le proprie ragioni così violando palesemente il diritto di difesa.

Tale essendo la situazione la Corte ritiene di non potere neppure pervenire ad un esame nel merito delle doglianze espresse dalla ricorrente per evidenti ragioni di ordine procedimentale.

Dalla stessa esposizione della vicenda, così come dal reclamo proposto, risulta infatti per tabulas che la questione era stata oggetto di una decisione, che potremmo definire di primo grado, del Giudice competente per territorio, confermata poi dalla Corte Sportiva Territoriale Calabria, giudice di secondo grado o d’appello, che aveva respinto il reclamo della società Calcio Forense Locri.

Nei confronti di quest’ultima statuizione, e per gli stessi motivi già presentati, viene proposto un ulteriore ricorso a questa Corte, mezzo di impugnazione non consentito dalla normativa di settore secondo la quale la decisione nel merito della Corte Sportiva Territoriale esaurisce le possibilità di intervento degli organi di Giustizia Sportiva, non essendo ammissibile un secondo giudizio d’appello fondato peraltro, come si è osservato, sulle stesse motivazioni.

Sarebbe stato, invece, possibile, ma non è questo il caso di specie, ottenere l’intervento della Corte adita in caso di revocazione o revisione di decisioni irrevocabili quando esse siano state fondate su elementi falsi, su dolo di una delle parti o quando siano sopravvenute prove non conosciute al momento della decisione.

Il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Forense Locri di Locri (Reggio  Calabria).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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