F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 020/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 142/CSA del 25 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)
RICORSO DELL’A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)
Con ricorso del 16.5.2017 la ACD Nardò impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 141 del 15.05.2017, con la quale, in relazione alla gara Tastevere/Nardò del 14.05.2017 veniva comminata la sanzione dell’ammenda di
€ 2.500,00, la diffida al campo, nonché la squalifica per quattro giornate al calciatore Alessandro Camisa.
Si sosteneva, in ricorso, che le sanzioni erano da ritenere sproporzionate ed eccessive per i motivi che si possono così riassumere:
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- l’ammenda sarebbe stata irrogata in base ad erronea refertazione del rapporto di gara. I sostenitori della società pur avendo tenuto comportamenti censurabili lo avrebbero fatto in situazione di alta tensione e comunque in relazione a circoscritti episodi;
- quanto alla squalifica del calciatore il referto parla di calcio al volto sferrato dal Camisa ad un avversario a gioco fermo, mentre l’episodio sarebbe da ricondurre a comportamento involontario.
Alla luce delle predette considerazioni si chiedeva l’annullamento della sanzione o in subordine una sua congrua riduzione.
Il ricorso è infondato
Il referto arbitrale è chiarissimo nell’individuare i fatti dai quali sono scaturite le sanzioni. In particolare emergono con evidenza i comportamenti dei sostenitori, i quali peraltro non vengono smentiti neanche dalla prospettazione contenuta in ricorso che si rivela contraddittoria, mentre per quanto riguarda l’atto commesso dal calciatore Camisa, poi squalificato, la società non offre nessun elemento probatorio che possa condurre ad una diversa conclusione.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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