F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 020/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 142/CSA del 25 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CAMISA ALESSANDRO INFLITTA SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)
RICORSO DELL’A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CAMISA ALESSANDRO INFLITTA SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)
Con decisione del 15.5.2017, Com. Uff. n. 141, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara, svoltasi il 14.5.2017, Trastevere/Nardò, valevole per il Campionato Nazionale Serie D – Girone H, infliggeva al calciatore della società A.C.D. Nardò Camisa Alessandro, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “ per avere, a gioco fermo, mentre si trovava a terra, colpito con calcio il volto di un calciatore avversario facendolo rimanere a terra per circa un minuto provocandogli ematoma allo zigomo sinistro”.
Avverso tale decisione presentava reclamo l’A C.D. Nardò la quale si doleva della assoluta eccessività e spropositatezza della misura della sanzione, in relazione anche alla circostanza che il giocatore non avrebbe volontariamente inferto il colpo all’avversario, ma lo avrebbe attinto in maniera del tutto involontaria mentre cercava di rialzarsi.
Si richiedeva, quindi, l’annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta in primo grado.
Le doglianze difensive non possono, a giudizio della, Corte trovare accoglimento.
Il comportamento del Camisa, infatti, è stato precisamente descritto nel referto arbitrale nel quale si legge: “ perché a gioco fermo dopo aver fatto un fallo su un avversario mentre entrambi erano a terra dava un calcio con il tallone sul volto dell’avversario facendolo restare a terra circa un minuto, procurandogli un ematoma sullo zigomo sinistro e procurandogli dolore momentaneo ma che non gli ha impedito di proseguire la gara”.
Il direttore di gara ha, quindi, visto l’accaduto, lo ha minuziosamente descritto e lo ha valutato quale comportamento violento espellendo il calciatore del Nardò.
In tale situazione non è possibile aderire all’interpretazione della vicenda fornita dalla società reclamante, e deve condividersi il referto dell’arbitro non solo per la sua qualità di fonte privilegiata, ma anche per la precisa ed analitica ricostruzione dei fatti che non può essere revocata in dubbio in assenza di elementi concreti di confutazione.
Il comportamento del Camisa deve essere sicuramente definito violento, con una nota di particolare pericolosità per la modalità del gesto, un calcio a gioco fermo dopo aver commesso un fallo, e per aver attinto una parte del volto del giocatore avversario vicina all’occhio e, quindi, particolarmente delicata, così che non vi è spazio neppure per una riduzione della sanzione inflitta.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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