F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 020/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 142/CSA del 25 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. BASTA ALESSANDRO PIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAVINA/SAN SEVERO DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 del 08.05.2017)

RICORSO DEL CALC. BASTA ALESSANDRO PIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAVINA/SAN SEVERO DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 133 del 08.05.2017)

Con il gravame, proposto in data 18.5.2017, il reclamante - che per i fatti di cui si controverte è stato oggetto di espulsione diretta - avversava la sanzione suindicata, deducendo essersi nella specie trattato di spallata data con vigore, per sbilanciare l'avversario in azione di gioco, anziché di testata. Da qui, la necessità, ad avviso del reclamante, di una derubricazione del gesto ad atto non già violento, bensì soltanto gravemente antisportivo, con annullamento per conseguenza della avversata sanzione o, in via gradata, sua riduzione o rimodulazione ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Il referto dell'arbitro descrive quanto accaduto in modo puntuale e incompatibile con la ricostruzione dei fatti in contestazione operata nella memoria difensiva, e per la fede privilegiata che l'assiste si impone nella valutazione di questa Corte, in assenza - come nella specie - di elementi probanti di segno contrario.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Basta Alessandro Pio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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