F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 020/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 142/CSA del 25 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MATARAZZO LUCA, SEGUITO GARA CYNTHIA/TRASTEVERE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 dell’8.5.2017)

RICORSO DEL S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MATARAZZO LUCA, SEGUITO GARA CYNTHIA/TRASTEVERE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 133 dell’8.5.2017)

Con il gravame, proposto in data 12.5.2017, la reclamante avversava la sanzione suindicata, deducendo in buona sostanza che il tesserato - fatto oggetto, per i fatti in contestazione, di espulsione diretta - si sarebbe limitato a replicare alle frasi offensive ("siete retrocessi, siete retrocessi") e irriguardose profferite al suo indirizzo da un dirigente della squadra avversaria, dando a quest'ultimo del "ciccione".

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Il comportamento tenuto nella specie dal tesserato nei confronti del dirigente della squadra avversaria e della terna arbitrale è stato senza dubbio offensivo, anche se la commisurazione della sanzione inflitta appare eccessiva, risultando più appropriata ai fatti (e al linguaggio usato), per come descritti nel referto e nel ricorso, una squalifica di due giornate effettive.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla scoietà S.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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