F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 149/CSA del 15 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. RINASCITA SANGIOVANNESE AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE; – AMMENDA DI € 2.000,00, SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES DILETTANTI RINASCITA SANGIOVANNESE/CASTELLANETA DEL 20.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 323 del 22.5.2017)
RICORSO A.S.D. RINASCITA SANGIOVANNESE AVVERSO LE SANZIONI:
- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE;
- AMMENDA DI € 2.000,00,
SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES DILETTANTI RINASCITA SANGIOVANNESE/CASTELLANETA DEL 20.5.2017 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 323 del 22.5.2017)
Con decisione del 22.5.2017, Com. Uff. n. 323, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, in riferimento alla gara, svoltasi il 20.5.2017, Rinascita Sangiovannese/Castellaneta, valevole per il Campionato Nazionale Juniores Dilettanti, infliggeva alla società Rinascita Sangiovannese, la sanzione della squalifica del campo di giuoco per tre gare effettive, e l’ammenda di € 2.000,00 “per avere propri sostenitori, così individuati perché posizionati nella tribuna a loro riservata ed alcuni dei quali indossanti la tuta della società, dal 13° del 2° tempo sino al termine della gara, colpito con numerosi sputi un A.A., che lo attingevano alle braccia, alle gambe, alla schiena ed alla nuca. Per avere, inoltre, i suddetti colpito al volto con una lattina di alluminio di estathè il medesimo Assistente. Nella circostanza gli stessi lo colpivano sulla spalla destra anche con un sasso di due cm., con una sigaretta accesa che lo attingeva al polpaccio destro e con diverse bottigliette di plastica che lo colpivano alla schiena provocandogli momentaneo dolore. Per avere, inoltre, i medesimi sostenitori rivolto espressioni insultanti e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale per tutta la durata della gara. Per avere al 45° del secondo tempo un proprio sostenitore scavalcato la rete di recinzione entrando indebitamente sul terreno di gioco “.
Avverso tale decisione presentava reclamo la Rinascita Sangiovannese la quale si doleva della eccessiva gravosità e severità delle sanzioni comminate dal giudice sportivo, il quale non avrebbe tenuto conto, valutata anche la misura dell’ammenda inflitta ad altre società in casi analoghi, della collaborazione con le forze dell’ordine fornita dalla società ricorrente, del regolare svolgimento della gara, dell’assenza di precedenti a carico della società, dell’applicabilità dell’istituto della continuazione.
Si richiedeva, quindi, il ridimensionamento della punizione.
Le doglianze difensive non possono, a giudizio della, Corte trovare accoglimento.
Il comportamento dei sostenitori della società Rinascita Sangiovannese, infatti, come precisamente descritto nel referto dell’assistente di gara, è stato caratterizzato da una pluralità di comportamenti contrari all’etica sportiva, ripetuti nel tempo e connotati da una particolare carica dispregiativa nei confronti di un ufficiale di gara che si limitava a svolgere il suo compito, oltre ad essere, nella parte relativa al lancio di oggetti e di sigarette, pericolosi per la stessa incolumità fisica dell’Assistente di gara.
Di fronte a tale situazione appaiono privi di fondamento, oltre che, in parte, assolutamente generici, i rilievi avanzati dalla società ricorrente che non assumono rilevanza tale da poter incidere sull’entità delle sanzioni inflitte, in ordine alle quali, nel rispetto di una adeguata dosimetria della pena, non vi è spazio per una riduzione.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Rinascita Sangiovannese di Napoli.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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