F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 149/CSA del 15 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. VALLE DEL TEVERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TAMSIRU JAMMEH SEGUITO GARA PLAY OFF CAMPIONATO ECCELLENZA LND BUDONI/VALLE DEL TEVERE DEL 21.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 324 del 22.5.2017)

 

RICORSO A.S.D. VALLE DEL TEVERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TAMSIRU JAMMEH SEGUITO GARA PLAY OFF CAMPIONATO ECCELLENZA LND BUDONI/VALLE DEL TEVERE DEL 21.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale DilettantiCom. Uff. n. 324 del 22.5.2017)

Al termine della gara Budoni c/ ASD Valle del Tevere del Campionato di Eccellenza (play off) del 21.05.2017, il calciatore Tamsiru Jammeh della A.S.D. Valle del Tevere, proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a lui inflitte.

Il competente Giudice Sportivo del della LND adottava la sanzione di cui sopra,  con delibera Com. Uff. n. 324 del 22.05.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del giocatore Tamsiru Jammeh “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

L’appello va rigettato.

I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

Pertanto la sanzione di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tamsiru Jammeh può considerarsi congrua per la gravità dei fatti descritti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Valle del Tevere di Forano (Rieti).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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