F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 149/CSA del 15 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. OLIVA MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMP. ALLIEVI DILETTANTI VIGOR PERCONTI/CAMPITELLO DELL’11.6.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASICO – COM. UFF. N. 86/SGS DEL 12.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 dell’8.5.2017)

RICORSO A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. OLIVA MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMP. ALLIEVI DILETTANTI VIGOR PERCONTI/CAMPITELLO DELL’11.6.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASICOCOM. UFF. N. 86/SGS DEL 12.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 dell’8.5.2017)

La società Vigor Perconti ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate inflitta al calciatore Oliva Mattia ed irrogata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, in data 12.6.2017, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra Vigor Perconti e la squadra del Campitello, svoltasi, il giorno 11.6.2017.

Il direttore di gara ha segnato nel rapporto che, al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, il calciatore Pettine Giammarco dava una forte spinta sul viso del calciatore Oliva, questi reagiva a tale atto inseguendo l’avversario e colpendolo con un calcio all’altezza del sedere.

Ciò provocava una rissa tra le due squadre ed i relativi dirigenti a fatica sedata dal direttore di gara.


Nell’unico motivo di gravame la società Vigor Perconti non contesta il fatto, ma ne tenta una sua giustificazione quale reazione del calciatore all’altrui provocazione.

Osserva la Corte.

Il comportamento del calciatore Oliva non può in nessun modo essere giustificato, può essere ricondotto alla evenienza di fallo di reazione.

La gara era terminata ed il censurabile comportamento dell’avversario non poteva essere sanzionato dall’offeso attraverso le percosse inferte all’avversario.

Si è trattato, quindi, di un fenomeno ritorsivo non ammissibile in un contesto come quello sportivo e, in special modo, in quello giovanile, in cui i principi essenziali della convivenza sociale e le regole sportive, devono essere percepiti ed immediatamente assimilati dai giovani calciatori.

Conseguentemente, nessuna giustificazione può assegnarsi al comportamento censurato e la sanzione irrogata appare equo ed adeguata al fatto commesso.

Pertanto il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vigor Perconti di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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