F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 105/CSA del 15 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093-099/CSA del 23 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD OLIMPUS ROMA/SS LAZIO C5 DEL 31.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 13.02.2018)
RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD OLIMPUS ROMA/SS LAZIO C5 DEL 31.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 13.02.2018)
Con reclamo del 16.2.2018 la ASD Olimpus Roma ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 526 del 13.02.2018 con la quale – in relazione alla gara del Campionato Femminile di Calcio a 5 contro la ASD SS Lazio C5 disputata il 31.1.2018 – era stato respinto il reclamo volto ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione la giocatrice Da Silva Borges Luisa Mayara in posizione ritenuta irregolare.
A sostegno della impugnazione la ASD Olimpus Roma sosteneva una serie di ragioni che possono così sintetizzarsi:
a) l’art. 40 quinquies delle NOIF in materia di tesseramento di calciatori stranieri per le società della divisione nazionale calcio a 5 prevede che ogni società affiliata possa chiedere il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice che siano cittadini di paesi non aderenti all’U.E. (c.d. cittadini extracomunitari);
b) tale norma sarebbe stata interpretata dall’Ufficio centrale tesseramento come assolutamente preclusiva di un tesseramento di non più di un atleta extracomunitario anche nelle ipotesi di società che partecipino con squadre diverse a campionati di tipo diverso;
c) il Giudice sportivo avrebbe pertanto errato in quanto ha ritenuto che il limite di un solo calciatore extracomunitario deve intendersi riferito a ciascun comparto di attività della società e non già alla società nel suo complesso che si presenterebbe come un unico soggetto dotato di un solo numero di matricola.
Alla luce delle ragioni sopraesposte la reclamante chiedeva che fosse annullata la decisione impugnata con conseguente accoglimento della richiesta di inflizione della punizione sportiva a carico della ASD SS Lazio C5 della perdita della partita con il risultato di 0-6. In subordine chiedeva l’intervento del Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti per valutare la richiesta di nullità e revoca del tesseramento della calciatrice.
Osserva la Corte che non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo e che, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Invero la ratio della disposizione in questione è quella di fissare un limite al tesseramento di atleti extracomunitari che non può essere riferito alla società sportiva nel suo complesso ma deve tener conto della attività che ciascuna società svolge articolandosi in più squadre che partecipano a competizioni diverse e sono iscritte a campionati diversi dotati certamente di una autonomia e svincolati l’uno dall’altro. Il limite previsto intende, con evidenza, porre un freno all’ingresso di calciatori esterni all’U.E. per ciascun campionato e finirebbe per penalizzare ingiustamente società che sono organizzate ed articolate in più squadre - sopportandone il correlativo sforzo tecnico-organizzato nella prospettiva della più ampia diffusione del fenomeno sportivo - che partecipano contemporaneamente a competizioni e campionati diversi l’uno dall’altro.
L’interpretazione di ogni disposizione deve infatti rispondere, in primo luogo, ad un criterio logico-sistematico e non fermarsi esclusivamente alla “lettera” della disposizione enucleandola e astraendola dal contesto normativo nel quale è complessivamente immersa.
Da qui la condivisibilità della decisione di prime cure che non può che trovare piena conferma. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal
Olimpus Roma di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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