F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 113/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 058/CSA del 14 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO VENEZIA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. DOMIZZI MAURIZIO SEGUITO GARA PALERMO/VENEZIA DEL 2.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)

RICORSO VENEZIA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. DOMIZZI MAURIZIO SEGUITO GARA PALERMO/VENEZIA DEL 2.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)

La società Venezia F.C. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione inflitta al calciatore Domizzi Maurizio seguito gara Palermo/Venezia del 2.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff.

n. 76 del 5.12.2017), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al 34° del secondo tempo, all’atto della notifica  del  provvedimento  di ammonizione, rivolto all’arbitro, con plateale gestualità, un’espressione ingiuriosa.

Nel ricorso, la reclamante, pur riconoscendo l’errore commesso dal Domizzi, chiede che vengano contestualizzati i fatti in relazione allo  stato  d’animo  dello  stesso  calciatore  il  quale,  già  in stato di “diffida”, era consapevole che, a seguito dell’ammonizione  ricevuta, avrebbe saltato il turno successivo.

La ricorrente quindi, non avendo nulla a che eccepire in relazione alla giornata di squalifica per la “diffida”, rileva, sulle ulteriori due giornate, un’eccessiva sproporzionalità della sanzione in relazione al gesto commesso dal Domizzi nonché in relazione a precedenti decisioni del Giudice Sportivo per fatti più gravi ma puniti con la stessa sanzione.

Chiede pertanto la riduzione della sanzione da tre a due giornate, di cui una per la diffida ed una per la protesta.

La Corte, esaminato il ricorso, e viste le precedenti decisioni del Giudice Sportivo nonché della stessa Corte in ordine a fatti analoghi, rileva la sanzione di 2 giornate, così come richiesta dalla ricorrente, congrua in ordine al fatto commesso dal calciatore Domizzi Maurizio e pertanto di accogliere la domanda.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Mestre (Venezia) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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