F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 063/CSA del 22 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. MASCALUCIA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA C5/MASCALUCIA C5 DEL 02.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 288 del 06.12.2017)
RICORSO DELL’A.S.D. MASCALUCIA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA C5/MASCALUCIA C5 DEL 02.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 288 del 06.12.2017)
Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la A.S.D. Mascalucia C 5 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 288 del 6.12.2017, con il quale lo stesso, in relazione alla gara Mascalucia Calcio a 5/Farmacia Centrale Paola Calcio a 5, rilevato “che la sospensione dell’incontro riferito in premessa è dovuta a sopravvenute cause di forza maggiore che hanno reso impraticabile il terreno di gioco”, così disponeva “la trasmissione degli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti finalizzati alla ripetizione della gara”.
La ricorrente eccepiva: a) l’errata valutazione del Giudice Sportivo e l’incongruenza tra la parte motiva e dispositiva, perché il Giudice di prime cure - in motivazione - avrebbe fatto riferimento ad un “violento temporale abbattutosi sulla zona di Paola”, mentre nel dispositivo avrebbe richiamato “sopravvenute cause di forza maggiore che hanno reso impraticabile il campo di gioco”; b) l’eventuale mutamento di orientamento non giustificato e antisportivo.
La Corte ritiene infondate le censure sollevate da parte istante, per cui il ricorso dev’essere respinto.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che, se non è vero che nella fattispecie non si è verificata una calamità naturale, è altrettanto vero che l’evento de quo non può essere qualificato come un comune temporale.
Il primo arbitro, al quale è stato richiesto da parte del Giudice Sportivo un supplemento del referto di gara, ha riferito che, mentre all’arrivo presso l’impianto sportivo la situazione climatica era normale (cielo sereno), a ridosso dell’inizio della gara si è scatenato un “nubifragio”.
Nel caso di specie pertanto, non si è trattato di una comune precipitazione, ma di un nubifragio cioè di un violentissimo temporale, evento che può definirsi eccezionale, tale da integrare la sussistenza della forza maggiore.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Mascalucia C5 di Catania.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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