F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 063/CSA del 22 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CICCARELLI VITTORIA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/NAPOLI FEMMINILE DEL 10.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 45 del 13.12.2017)

RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CICCARELLI VITTORIA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/NAPOLI FEMMINILE DEL 10.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 45 del 13.12.2017)

Con ricorso del 18.12.2017 ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la ASD Napoli Femminile ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 45 del 13.12.2017, con il quale veniva inflitta alla calciatrice Ciccarelli Vittoria la squalifica per 3 gare effettive “per aver colpito una calciatrice avversaria con un calcio in reazione”.

La ricorrente eccepiva che la condotta tenuta dalla  calciatrice  è  stata  erroneamente  valutata  da parte del Giudice Sportivo, perché nella dinamica descritta dagli atti ufficiali di gara risulta che il comportamento posto in essere dalla calciatrice non ha assunto i connotati della condotta violenta.

Ritiene la corte che il ricorso meriti accoglimento.

Il direttore di gara, che nel referto aveva indicato il comportamento della Ceccarelli come violento, nel supplemento dello stesso, nel descrivere il fatto che ha dato origine alla espulsione della calciatrice, ha evidenziato che il “calcio in reazione alla calciatrice avversaria” è stato dato “in modo non violento e senza provocare un danno fisico”.

Per tale ragione nel comportamento tenuto dalla Ceccarelli è  da  ravvisare  una  condotta gravemente antisportiva, piuttosto che una condotta violenta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Napoli Femminile di Napoli riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone  restituirsi la tassa reclamo.

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